Art. 24 
 
      Incompatibilita' con l'ordinamento e le situazioni locali 
 
  1. Con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  86  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18  e  dell'articolo  6
del decreto legislativo 15 dicembre  2006,  n.  307,  il  capo  della
rappresentanza diplomatica individua  le  disposizioni  del  presente
regolamento incompatibili con l'ordinamento e le situazioni locali. 
  2. Le situazioni locali di cui al  primo  comma  possono  includere
catastrofi  di  origine  naturale  o  antropica,   gravi   turbamenti
dell'ordine pubblico, circostanze particolari del contesto  politico,
economico e sociale, nonche' ogni altra grave  situazione  di  fatto,
anche connessa con lo stato dei rapporti bilaterali. 
  3. Per le verifiche  sull'ordinamento  e  sulle  situazioni  locali
volte all'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo,  la
sede estera puo' ricorrere  a  servizi  tecnici,  legali,  fiscali  e
previdenziali. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Il testo dell'articolo 86 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e' il seguente: 
                «Art.  86  (Procedura  per  la   stipulazione).-   La
          procedura per la stipulazione  dei  contratti  da  eseguire
          all'estero  e'  regolata   dalle   norme   dell'ordinamento
          italiano compatibilmente con le norme e con  le  situazioni
          locali.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  6,  del   citato   decreto
          legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 e' il seguente: 
                «Art. 6 (Procedure contrattuali all'estero).-  1.  La
          procedura per la stipulazione  dei  contratti  da  eseguire
          all'estero  e'  regolata   dalle   norme   dell'ordinamento
          italiano, compatibilmente con  le  norme  e  le  situazioni
          locali, cosi' come  previsto  dal  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18.  2.   Qualora
          l'applicazione  di  norme  dell'ordinamento  italiano   sia
          incompatibile  con  l'ordinamento   locale,   il   titolare
          dell'ufficio   puo'    autorizzare,    con    provvedimento
          adeguatamente  motivato,  l'applicazione  della   normativa
          vigente nei Paesi di accreditamento.».