Art. 24 Incompatibilita' con l'ordinamento e le situazioni locali 1. Con le modalita' di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, il capo della rappresentanza diplomatica individua le disposizioni del presente regolamento incompatibili con l'ordinamento e le situazioni locali. 2. Le situazioni locali di cui al primo comma possono includere catastrofi di origine naturale o antropica, gravi turbamenti dell'ordine pubblico, circostanze particolari del contesto politico, economico e sociale, nonche' ogni altra grave situazione di fatto, anche connessa con lo stato dei rapporti bilaterali. 3. Per le verifiche sull'ordinamento e sulle situazioni locali volte all'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, la sede estera puo' ricorrere a servizi tecnici, legali, fiscali e previdenziali.
Note all'art. 24: - Il testo dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e' il seguente: «Art. 86 (Procedura per la stipulazione).- La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali.». - Il testo dell'articolo 6, del citato decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 e' il seguente: «Art. 6 (Procedure contrattuali all'estero).- 1. La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento italiano, compatibilmente con le norme e le situazioni locali, cosi' come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. Qualora l'applicazione di norme dell'ordinamento italiano sia incompatibile con l'ordinamento locale, il titolare dell'ufficio puo' autorizzare, con provvedimento adeguatamente motivato, l'applicazione della normativa vigente nei Paesi di accreditamento.».