Art. 24 
 
 
              Monitoraggio, divulgazione dei risultati 
                     e attivita' di informazione 
 
  1. Al fine di consentire una valutazione di efficacia dell'utilizzo
delle risorse del Fondo, nonche' degli effetti aggregati conseguiti a
seguito  della  realizzazione  degli  investimenti  con   le   stesse
finanziati, INVITALIA elabora e trasmette ai Ministeri dello sviluppo
economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
alla Conferenza Unificata, nonche' agli altri organismi pubblici  che
abbiano eventualmente contribuito ad alimentare il Fondo,  un  report
semestrale di  monitoraggio  tecnico,  economico  e  finanziario  dei
benefici previsti dal presente decreto. 
  2. Ai  fini  del  monitoraggio  di  cui  all'art.  17  del  decreto
legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,   INVITALIA   provvede   alla
trasmissione  ad  ENEA  delle  informazioni  relative   ai   risparmi
energetici conseguiti. 
  3. INVITALIA pubblica e aggiorna con continuita' sul  proprio  sito
istituzionale i  dati  sui  benefici  concessi  in  applicazione  del
presente decreto.