(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
 
                                Pausa 
 
    1. Qualora la prestazione di lavoro  giornaliera  ecceda  le  sei
ore, il personale, purche' non in turno, ha diritto a beneficiare  di
una pausa di almeno 30 minuti al  fine  del  recupero  delle  energie
psicofisiche e della eventuale consumazione  del  pasto,  secondo  la
disciplina di cui all'art. 86 del presente contratto. 
    2. La durata della pausa e la sua  collocazione  temporale,  sono
definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella  quale
la pausa e' inserita, nonche' in  relazione  alla  disponibilita'  di
eventuali  servizi  di  ristoro,   alla   dislocazione   delle   sedi
dell'amministrazione  nella  citta',  alla  dimensione  della  stessa
citta'. 
    3. Una diversa e  piu'  ampia  durata  della  pausa  giornaliera,
rispetto a quella stabilita in ciascun  ufficio,  puo'  essere  anche
prevista per il personale che si trovi nelle  particolari  situazioni
di cui all'art. 26, comma 4. 
    4. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un
orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, puo' non  essere
interrotta dalla pausa in  presenza  di  attivita'  obbligatorie  per
legge, quali ad esempio le operazioni di sdoganamento  e  le  udienze
giudiziarie.