Art. 23. Pausa 1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purche' non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 86 del presente contratto. 2. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa e' inserita, nonche' in relazione alla disponibilita' di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'amministrazione nella citta', alla dimensione della stessa citta'. 3. Una diversa e piu' ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, puo' essere anche prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui all'art. 26, comma 4. 4. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, puo' non essere interrotta dalla pausa in presenza di attivita' obbligatorie per legge, quali ad esempio le operazioni di sdoganamento e le udienze giudiziarie.