(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 23)
                              Art. 23. 
                         Assemblee sindacali 
 
    1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario  di
lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di  lavoro
concordati con la parte  datoriale,  per  dieci  ore  pro  capite  in
ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 
    2. In ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di
personale (ATA e docenti) non  possono  essere  tenute  piu'  di  due
assemblee al mese. 
    3. Le assemblee, che riguardano la generalita' dei  dipendenti  o
gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno: 
      a) singolarmente o congiuntamente da una o piu'  organizzazioni
sindacali rappresentative nel  comparto  ai  sensi  del  CCNQ  del  4
dicembre 2017; 
      b) dalla RSU nel suo complesso e non  dai  singoli  componenti,
con le modalita' dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017; 
      c) dalla RSU, congiuntamente  con  una  o  piu'  organizzazioni
sindacali rappresentative del  comparto  ai  sensi  del  CCNQ  del  4
dicembre 2017. 
    4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione  si  svolgono
all'inizio o al termine delle  attivita'  didattiche  giornaliere  di
ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA
possono  svolgersi  in  orario  non  coincidente  con  quello   delle
assemblee del personale  docente,  comprese  le  ore  intermedie  del
servizio scolastico. 
    5. Negli istituti di educazione, le assemblee  possono  svolgersi
in orario  diverso  da  quello  previsto  dal  comma  4,  secondo  le
modalita'  stabilite   con   le   procedure   di   cui   all'art.   7
(contrattazione integrativa) e con il vincolo di osservanza del minor
disagio possibile per gli alunni. 
    6. Ciascuna assemblea puo' avere una durata massima di  due  ore,
se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o  educativa
nell'ambito dello stesso comune. La durata  massima  delle  assemblee
territoriali  e'  definita  in  sede  di  contrattazione  integrativa
regionale, in  modo  da  tener  conto  dei  tempi  necessari  per  il
raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede  di
servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1. 
    7.  La  convocazione  dell'assemblea,  la  durata,  la   sede   e
l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni  sono  rese
note dai soggetti sindacali promotori  almeno  6  giorni  prima,  con
comunicazione  scritta,  fonogramma,  fax  o  e-mail,  ai   dirigenti
scolastici  delle  scuole   o   istituzioni   educative   interessate
all'assemblea. La comunicazione deve  essere  affissa,  nello  stesso
giorno in cui e' pervenuta, all'albo  dell'istituzione  scolastica  o
educativa interessata,  comprese  le  eventuali  sezioni  staccate  o
succursali. Alla comunicazione va  unito  l'ordine  del  giorno.  Nel
termine delle successive quarantotto ore, altri organismi  sindacali,
purche' ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea
per la stessa data e la stessa  ora  concordando  un'unica  assemblea
congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilita' di locali  -
assemblee   separate.   La    comunicazione    definitiva    relativa
all'assemblea - o alle assemblee  -  di  cui  al  presente  comma  va
affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine
di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi. 
    8.  Contestualmente   all'affissione   all'albo,   il   dirigente
scolastico ne fara' oggetto di avviso, mediante circolare interna, al
personale  interessato  all'assemblea  al  fine  di  raccogliere   la
dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta
del  personale  in  servizio  nell'orario  dell'assemblea,   con   un
preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea. Tale dichiarazione  fa
fede  ai  fini  del  computo  del  monte  ore   individuale   ed   e'
irrevocabile. 
    9. Il dirigente scolastico: 
      a) per le assemblee in cui  e'  coinvolto  anche  il  personale
docente, sospende  le  attivita'  didattiche  delle  sole  classi,  o
sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti  hanno  dichiarato  di
partecipare  all'assemblea,  avvertendo  le  famiglie  interessate  e
disponendo gli eventuali adattamenti  di  orario,  per  le  sole  ore
coincidenti con  quelle  dell'assemblea,  del  personale  che  presta
regolare servizio; 
      b) per le assemblee in cui e' coinvolto anche il personale ATA,
se la partecipazione e' totale,  stabilira',  con  la  contrattazione
d'istituto,  la  quota  e  i  nominativi  del  personale  tenuto   ad
assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi
alla scuola, e  ad  altre  attivita'  indifferibili  coincidenti  con
l'assemblea sindacale. 
    10.  Non  possono  essere  svolte  assemblee  sindacali  in   ore
concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini  finali,
nonche' per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito. 
    11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8
si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di  servizio
per attivita' funzionali all'insegnamento. 
    12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di  fuori
dell'orario di servizio del personale si applica il  comma  3,  fermo
restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare  con
i dirigenti scolastici l'uso dei locali e  la  tempestiva  affissione
all'albo  da  parte  del  dirigente  scolastico  della  comunicazione
riguardante l'assemblea. 
    13. Per quanto non previsto e modificato dal  presente  articolo,
resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art.
4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.