Art. 24 
 
 
        Modifiche all'articolo 23-ter del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  «1-bis.  La  copia  su
supporto   informatico   di   documenti   formati   dalle   pubbliche
amministrazioni in origine su supporto analogico e' prodotta mediante
processi e strumenti che  assicurano  che  il  documento  informatico
abbia contenuto identico a quello del documento analogico da  cui  e'
tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di
processo nei  casi  in  cui  siano  adottate  tecniche  in  grado  di
garantire la corrispondenza  del  contenuto  dell'originale  e  della
copia.»; 
  b) il comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  In  materia  di
formazione e conservazione di documenti informatici  delle  pubbliche
amministrazioni, le  Linee  guida  sono  definite  anche  sentito  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.». 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23-ter  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici).  -
          1. Gli atti formati  dalle  pubbliche  amministrazioni  con
          strumenti  informatici,  nonche'  i  dati  e  i   documenti
          informatici   detenuti    dalle    stesse,    costituiscono
          informazione primaria ed  originale  da  cui  e'  possibile
          effettuare,  su  diversi  o  identici  tipi  di   supporto,
          duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 
              1-bis La copia su  supporto  informatico  di  documenti
          formati  dalle  pubbliche  amministrazioni  in  origine  su
          supporto  analogico  e'  prodotta   mediante   processi   e
          strumenti che assicurano che il documento informatico abbia
          contenuto identico a quello del documento analogico da  cui
          e' tratto, previo  raffronto  dei  documenti  o  attraverso
          certificazione di processo nei casi in cui  siano  adottate
          tecniche  in  grado  di  garantire  la  corrispondenza  del
          contenuto dell'originale e della copia. 
              2. 
              3.  Le  copie  su  supporto  informatico  di  documenti
          formati  dalla  pubblica  amministrazione  in  origine   su
          supporto  analogico  ovvero  da  essa  detenuti,  hanno  il
          medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge,  degli
          originali da  cui  sono  tratte,  se  la  loro  conformita'
          all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato
          nell'ambito dell'ordinamento  proprio  dell'amministrazione
          di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o
          di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle
          linee guida stabilite ai sensi dell'articolo  71;  in  tale
          caso  l'obbligo   di   conservazione   dell'originale   del
          documento e' soddisfatto con la conservazione  della  copia
          su supporto informatico. 
              4.  In  materia  di  formazione  e   conservazione   di
          documenti informatici delle pubbliche  amministrazioni,  le
          Linee guida sono definite anche sentito  il  Ministero  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
              5. 
              5-bis. I documenti di cui al presente  articolo  devono
          essere  fruibili  indipendentemente  dalla  condizione   di
          disabilita'   personale,   applicando    i    criteri    di
          accessibilita'  definiti  dai  requisiti  tecnici  di   cui
          all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 
              6. Per quanto non previsto  dal  presente  articolo  si
          applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.».