Art. 24 
 
Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti  non
  destinati al  consumatore  finale  ed  alle  collettivita'  di  cui
  all'articolo 20 del presente decreto 
 
  1. L'operatore del settore alimentare che viola gli obblighi  sulle
menzioni obbligatorie e sulle modalita' di apposizione  delle  stesse
previste dall'articolo 20 e' soggetto all'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  500  euro  a
4.000 euro.