Art. 24 
 
                        Gestione dei sinistri 
 
  1. Nel  caso  in  cui  nel  corso  dell'esecuzione  si  verifichino
sinistri  alle  persone  o  danni  alle  proprieta',   il   direttore
dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e
le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati
a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione e'  trasmessa  senza
indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore: 
    a) tutte le  misure  e  tutti  gli  adempimenti  per  evitare  il
verificarsi  di  danni  all'ambiente,  alle  persone  e   alle   cose
nell'esecuzione dell'appalto; 
    b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente  o  il
risarcimento di danni ai luoghi, a cose  o  a  terzi  determinati  da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 
  2. L'esecutore non puo' pretendere indennizzi per danni se  non  in
caso fortuito o  di  forza  maggiore  e  nei  limiti  consentiti  dal
contratto. In tal  caso  l'esecutore  ne  fa  denuncia  al  direttore
dell'esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale  o,  in
difetto, entro  cinque  giorni  da  quello  dell'evento,  a  pena  di
decadenza  dal  diritto  all'indennizzo.  Al  fine   di   determinare
l'eventuale indennizzo  al  quale  puo'  avere  diritto  l'esecutore,
spetta al direttore dell'esecuzione redigere  processo  verbale  alla
presenza di quest'ultimo, accertando: 
    a) lo stato delle cose dopo il danno,  rapportandole  allo  stato
precedente; 
    b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o  di
forza maggiore; 
    c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 
    d)  l'osservanza  o  meno  delle   regole   dell'arte   e   delle
prescrizioni del direttore dell'esecuzione; 
    e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a  prevenire  i
danni. 
  3. Nessun indennizzo e' dovuto quando a determinare il danno  abbia
concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso  e'
tenuto a rispondere.