Art. 24 
 
 
            Applicabilita' delle sanzioni amministrative 
               alle violazioni anteriormente commesse 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto che, mediante  abrogazione,
sostituiscono sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste
dal Regolamento (UE) 2016/679  si  applicano  anche  alle  violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito  con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 
  2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal  presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in  vigore,  con
sentenza   di   condanna   o   decreto   irrevocabili,   il   giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando  che  il
fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice  dell'esecuzione  provvede  con  l'osservanza
delle  disposizioni  dell'articolo  667,  comma  4,  del  codice   di
procedura penale. 
  3. Ai fatti commessi prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto   non   puo'   essere   applicata   una   sanzione
amministrativa pecuniaria per un importo superiore al  massimo  della
pena originariamente prevista o inflitta per il reato,  tenuto  conto
del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.
A tali fatti non si applicano le sanzioni  amministrative  accessorie
introdotte dal presente decreto, salvo che  le  stesse  sostituiscano
corrispondenti pene accessorie. 
 
          Note all'art. 24: 
 
              -  Il regolamento (UE) n. 2016/679 e' citato nelle note
          alle premesse. 
              -  L'art. 667 del codice  di  procedura  penale,  cosi'
          recita: 
              «1. Se vi e' ragione di dubitare  dell'identita'  della
          persona arrestata per esecuzione di pena  o  perche'  evasa
          mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la
          interroga  e  compie   ogni   indagine   utile   alla   sua
          identificazione anche, a mezzo della polizia giudiziaria. 
              2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei
          cui  confronti  deve  compiersi  l'esecuzione,  ne   ordina
          immediatamente  la  liberazione.  Se   l'identita'   rimane
          incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone  la
          liberazione del detenuto e invita il pubblico  ministero  a
          procedere a ulteriori indagini. 
              3. Se appare evidente che vi  e'  stato  un  errore  di
          persona e non e'  possibile  provvedere  tempestivamente  a
          norma dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere  ordinata
          in  via  provvisoria  con  decreto  motivato  dal  pubblico
          ministero  del  luogo  dove  l'arrestato   si   trova.   Il
          provvedimento del pubblico  ministero  ha  effetto  fino  a
          quando non provvede il giudice  competente,  al  quale  gli
          atti sono immediatamente trasmessi. 
              4. Il giudice dell'esecuzione  provvede  in  ogni  caso
          senza  formalita'  con  ordinanza  comunicata  al  pubblico
          ministero e notificata all'interessato. Contro  l'ordinanza
          possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
          pubblico ministero, l'interessato e il  difensore;  in  tal
          caso si procede  a  normadell'art.  666.  L'opposizione  e'
          proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni  dalla
          comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza. 
              5. Se la persona detenuta  deve  essere  giudicata  per
          altri  reati,  l'ordinanza  e'   comunicata   all'autorita'
          giudiziaria procedente.» 
              -  L'art. 135 del codice penale cosi' recita: 
                «Quando, per qualsiasi  effetto  giuridico,  si  deve
          eseguire  un  ragguaglio  fra  pene   pecuniarie   e   pene
          detentive, il computo  ha  luogo  calcolando  euro  250,  o
          frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un  giorno  di
          pena detentiva.»