Art. 24 
 
                      Modifiche all'articolo 80 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 80, comma 7, del decreto  legislativo  n.  117  del
2017,  la  parola  «sistematici»  e'   sostituita   dalla   seguente:
«sintetici»; le parole da «7-bis» fino  alle  parole  «n.  255»  sono
sostituite dalle seguenti: «9-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,  n.
96.». 
 
          Note all'art. 24: 
              -  Si  riporta  l'articolo  80,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto 
              «Art.  80  (Regime  forfetario  degli  enti  del  Terzo
          settore non commerciali). - 1. Gli enti del  Terzo  settore
          non commerciali di cui all'articolo 79,  comma  5,  possono
          optare  per  la  determinazione  forfetaria   del   reddito
          d'impresa applicando all'ammontare  dei  ricavi  conseguiti
          nell'esercizio delle attivita' di cui agli articoli 5 e  6,
          quando svolte con modalita' commerciali, il coefficiente di
          redditivita' nella misura indicata nelle lettere a) e b)  e
          aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di  reddito
          di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
              a) attivita' di prestazioni di servizi: 
              1) ricavi fino  a  130.000  euro,  coefficiente  7  per
          cento; 
              2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro,  coefficiente
          10 per cento; 
              3) ricavi  oltre  300.000  euro,  coefficiente  17  per
          cento; 
              b) altre attivita': 
              1) ricavi fino  a  130.000  euro,  coefficiente  5  per
          cento; 
              2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro,  coefficiente
          7 per cento; 
              3) ricavi  oltre  300.000  euro,  coefficiente  14  per
          cento. 
              2.  Per  gli  enti  che  esercitano  contemporaneamente
          prestazioni di servizi ed altre attivita'  il  coefficiente
          si  determina  con  riferimento  all'ammontare  dei  ricavi
          relativi  all'attivita'  prevalente.  In   mancanza   della
          distinta annotazione dei ricavi si  considerano  prevalenti
          le attivita' di prestazioni di servizi. 
              3. L'opzione di cui al  comma  1  e'  esercitata  nella
          dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio
          del periodo d'imposta nel corso  del  quale  e'  esercitata
          fino a quando non e' revocata e comunque per  un  triennio.
          La revoca dell'opzione e'  effettuata  nella  dichiarazione
          annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio  del  periodo
          d'imposta nel corso del quale la  dichiarazione  stessa  e'
          presentata. 
              4. Gli enti  che  intraprendono  l'esercizio  d'impresa
          commerciale esercitano  l'opzione  nella  dichiarazione  da
          presentare  ai  sensi  dell'articolo  35  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni. 
              5. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti
          ad anni precedenti a quello da cui  ha  effetto  il  regime
          forfetario, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata
          in conformita' alle  disposizioni  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o
          consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla
          formazione del reddito dell'esercizio precedente  a  quello
          di efficacia del predetto regime. 
              6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi  d'imposta
          anteriori a quello da  cui  decorre  il  regime  forfetario
          possono  essere  computate  in  diminuzione   del   reddito
          determinato ai sensi dei commi 1  e  2  secondo  le  regole
          ordinarie stabilite  dal  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              7. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria
          del reddito di impresa ai sensi del presente articolo  sono
          esclusi dall'applicazione degli studi  di  settore  di  cui
          all'articolo 62-bis del decreto-legge 30  agosto  1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo  3,  comma
          184, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  nonche'  degli
          indici sintetici di affidabilita' di cui all'articolo 9-bis
          del decreto legge 24 aprile 2017,  n.  50  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.». 
              - Si riporta l'articolo  9  bis  del  decreto-legge  24
          aprile  2017,  n.  50  (Disposizioni  urgenti  in   materia
          finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
          ulteriori interventi per le zone colpite da eventi  sismici
          e misure per lo sviluppo)  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: 
              «Art.  9-bis   (Indici   sintetici   di   affidabilita'
          fiscale). - 1. Al fine di  favorire  l'emersione  spontanea
          delle basi imponibili e di stimolare  l'assolvimento  degli
          obblighi  tributari  da  parte  dei   contribuenti   e   il
          rafforzamento   della   collaborazione   tra    questi    e
          l'Amministrazione  finanziaria,  anche  con  l'utilizzo  di
          forme di comunicazione preventiva  rispetto  alle  scadenze
          fiscali, sono istituiti indici sintetici  di  affidabilita'
          fiscale per gli esercenti  attivita'  di  impresa,  arti  o
          professioni, di seguito denominati  "indici".  Gli  indici,
          elaborati con una metodologia basata su analisi di  dati  e
          informazioni   relativi   a   piu'    periodi    d'imposta,
          rappresentano la sintesi di indicatori  elementari  tesi  a
          verificare la  normalita'  e  la  coerenza  della  gestione
          aziendale o professionale, anche con riferimento a  diverse
          basi imponibili, ed esprimono su una scala da  1  a  10  il
          grado  di  affidabilita'  fiscale  riconosciuto  a  ciascun
          contribuente, anche al fine di consentire  a  quest'ultimo,
          sulla  base   dei   dati   dichiarati   entro   i   termini
          ordinariamente previsti, l'accesso al  regime  premiale  di
          cui al comma 11. 
              2. Gli indici sono approvati con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze  entro  il  31  dicembre  del
          periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali
          integrazioni degli indici, indispensabili per tenere  conto
          di situazioni di natura straordinaria,  anche  correlate  a
          modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati,
          con particolare riguardo a determinate attivita' economiche
          o aree  territoriali,  sono  approvate  entro  il  mese  di
          febbraio del periodo d'imposta successivo a quello  per  il
          quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a  revisione
          almeno ogni  due  anni  dalla  loro  prima  applicazione  o
          dall'ultima  revisione.  Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate, da emanare  entro  il  mese  di
          gennaio di ciascun  anno,  sono  individuate  le  attivita'
          economiche per le quali devono essere elaborati gli  indici
          ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre  2017,  il  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  di   cui   al
          precedente periodo e' emanato entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              3. I dati rilevanti ai fini della progettazione,  della
          realizzazione, della costruzione e dell'applicazione  degli
          indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali  previste
          dall'ordinamento   vigente,   dalle    fonti    informative
          disponibili  presso  l'anagrafe  tributaria,   le   agenzie
          fiscali, l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,
          l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
          di finanza, nonche' da altre fonti. 
              4.  I  contribuenti  cui  si   applicano   gli   indici
          dichiarano,  anche  al  fine  di   consentire   un'omogenea
          raccolta  informativa,  i  dati  economici,   contabili   e
          strutturali  rilevanti  per  l'applicazione  degli  stessi,
          sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
          tecnica  e  metodologica  approvata  con  il  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,
          indipendentemente dal regime di determinazione del  reddito
          utilizzato. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
          il quale si applicano gli indici, sono individuati  i  dati
          di cui al periodo precedente.  La  disposizione  del  primo
          periodo si  applica,  nelle  more  dell'approvazione  degli
          indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
          ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a  189,
          della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  e  agli  studi  di
          settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017
          e 2018, il provvedimento di  cui  al  secondo  periodo  del
          presente  comma  e'  emanato  entro  il  termine   previsto
          dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per
          l'approvazione dei modelli  di  dichiarazione  relativi  ai
          predetti periodi d'imposta. 
              5. L'Agenzia delle entrate  mette  a  disposizione  dei
          contribuenti o  degli  intermediari  di  cui  essi  possono
          avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
          e delle nuove tecnologie informatiche,  appositi  programmi
          informatici   di   ausilio   alla   compilazione   e   alla
          trasmissione dei dati  di  cui  al  comma  4,  nonche'  gli
          elementi e le informazioni  derivanti  dall'elaborazione  e
          dall'applicazione degli indici. 
              6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei
          quali il contribuente: 
              a) ha iniziato o  cessato  l'attivita'  ovvero  non  si
          trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; 
              b) dichiara ricavi di cui  all'articolo  85,  comma  1,
          esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
          di cui all'articolo 54, comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
          al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
          dei relativi indici. 
              7. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono  essere  previste  ulteriori  ipotesi   di
          esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
          tipologie di contribuenti. 
              8. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituita una commissione di esperti,  designati
          dallo   stesso   Ministro,   tenuto   anche   conto   delle
          segnalazioni   dell'Amministrazione   finanziaria,    delle
          organizzazioni  economiche  di  categoria  e  degli  ordini
          professionali. La commissione  e'  sentita  nella  fase  di
          elaborazione   e,   prima   dell'approvazione    e    della
          pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio  parere
          sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta'  cui
          si riferisce nonche'  sulle  attivita'  economiche  per  le
          quali devono essere  elaborati  gli  indici.  I  componenti
          della commissione partecipano alle sue attivita'  a  titolo
          gratuito. Non  spetta  ad  essi  il  rimborso  delle  spese
          eventualmente  sostenute.  Fino  alla  costituzione   della
          commissione di cui al presente comma, le sue funzioni  sono
          svolte dalla commissione degli esperti di cui  all'articolo
          10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni
          di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui  al
          presente  comma  a   decorrere   dalla   data   della   sua
          costituzione. 
              9.  Per  i  periodi  d'imposta  per  i  quali   trovano
          applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
          indicare nelle dichiarazioni fiscali  ulteriori  componenti
          positivi,  non  risultanti   dalle   scritture   contabili,
          rilevanti per la determinazione della  base  imponibile  ai
          fini delle imposte sui redditi, per migliorare  il  proprio
          profilo di affidabilita' nonche'  per  accedere  al  regime
          premiale di cui al  comma  11.  Tali  ulteriori  componenti
          positivi rilevano  anche  ai  fini  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive e determinano un  corrispondente
          maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
          valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto,
          salva  prova  contraria,  all'ammontare   degli   ulteriori
          componenti  positivi  di  cui  ai  precedenti  periodi   si
          applica, tenendo conto  dell'esistenza  di  operazioni  non
          soggette ad imposta  ovvero  soggette  a  regimi  speciali,
          l'aliquota media  risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta
          relativa alle operazioni imponibili,  diminuita  di  quella
          relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il  volume
          d'affari dichiarato. 
              10. La dichiarazione degli importi di cui  al  comma  9
          non comporta  l'applicazione  di  sanzioni  e  interessi  a
          condizione che il versamento  delle  relative  imposte  sia
          effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
          il versamento  a  saldo  delle  imposte  sui  redditi,  con
          facolta' di effettuare il  pagamento  rateale  delle  somme
          dovute a titolo di saldo e  di  acconto  delle  imposte  ai
          sensi dell'articolo 20 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. 
              11. In relazione ai diversi  livelli  di  affidabilita'
          fiscale   conseguenti   all'applicazione   degli    indici,
          determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
          componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti  i
          seguenti benefici: 
              a) l'esonero dall'apposizione del visto di  conformita'
          per  la  compensazione  di  crediti  per  un  importo   non
          superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul
          valore aggiunto e per un importo  non  superiore  a  20.000
          euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
          regionale sulle attivita' produttive; 
              b) l'esonero dall'apposizione del visto di  conformita'
          ovvero dalla prestazione  della  garanzia  per  i  rimborsi
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per  un  importo   non
          superiore a 50.000 euro annui; 
              c)  l'esclusione  dell'applicazione  della   disciplina
          delle societa' non operative di cui all'articolo  30  della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche  ai  fini  di  quanto
          previsto   al   secondo   periodo   del   comma   36-decies
          dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148; 
              d)  l'esclusione  degli   accertamenti   basati   sulle
          presunzioni semplici di cui all'articolo 39,  primo  comma,
          lettera d), secondo periodo,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  all'articolo
          54,  secondo  comma,  secondo  periodo,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
              e) l'anticipazione di almeno un anno,  con  graduazione
          in funzione del livello di affidabilita',  dei  termini  di
          decadenza  per   l'attivita'   di   accertamento   previsti
          dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  con  riferimento  al
          reddito di impresa e di lavoro  autonomo,  e  dall'articolo
          57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633; 
              f)  l'esclusione  della  determinazione  sintetica  del
          reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  a
          condizione  che  il  reddito  complessivo  accertabile  non
          ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 
              12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
          entrate  sono  individuati  i  livelli   di   affidabilita'
          fiscale, anche con riferimento alle  annualita'  pregresse,
          ai quali e' collegata la graduazione dei benefici  premiali
          indicati al comma 11; i  termini  di  accesso  ai  benefici
          possono essere differenziati  tenendo  conto  del  tipo  di
          attivita' svolto dal contribuente. 
              13. Con riferimento al  periodo  d'imposta  interessato
          dai benefici premiali di  cui  al  comma  11,  in  caso  di
          violazioni che comportano l'obbligo di  denuncia  ai  sensi
          dell'articolo 331 del codice di procedura  penale  per  uno
          dei reati previsti dal decreto legislativo 10  marzo  2000,
          n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11,
          lettere c), d), e) e f), del presente articolo. 
              14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di
          finanza, nel definire  specifiche  strategie  di  controllo
          basate su analisi del rischio di evasione fiscale,  tengono
          conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
          derivante  dall'applicazione  degli  indici  nonche'  delle
          informazioni presenti nell'apposita  sezione  dell'anagrafe
          tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 
              15. All'articolo 10, comma 12,  della  legge  8  maggio
          1998, n. 146, dopo le  parole:  "studi  di  settore,"  sono
          inserite  le   seguenti:   "degli   indici   sintetici   di
          affidabilita' fiscale". La societa' indicata  nell'articolo
          10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146,  provvede,
          altresi', a porre in essere ogni altra attivita'  idonea  a
          sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati,  a
          potenziare le  attivita'  di  analisi  per  contrastare  la
          sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di
          natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio  di
          evasione e a individuare le relative  aree  territoriali  e
          settoriali  di  intervento.  Al  fine  di   consentire   lo
          svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo  e
          di assicurare il coordinamento delle stesse  con  ulteriori
          attivita'  svolte  dalla  medesima   societa'   per   altre
          finalita' e per conto di altre amministrazioni,  la  stessa
          societa'  puo'  stipulare  specifiche  convenzioni  con  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ovvero  con
          altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad  oggetto  anche
          lo scambio, l'utilizzo e  la  condivisione  dei  dati,  dei
          risultati delle elaborazioni  e  delle  nuove  metodologie,
          nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente  per
          le finalita'  stabilite  dal  presente  comma  o  da  altre
          disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
          la mappa  del  rischio  di  evasione  e  l'analisi  per  il
          contrasto della sottrazione di basi  imponibili,  anche  di
          natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
          di competenza,  con  le  agenzie  fiscali,  con  l'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale,  con   l'Ispettorato
          nazionale del lavoro  e  con  il  Corpo  della  guardia  di
          finanza. Le  quote  di  partecipazione  al  capitale  della
          societa' di cui  al  secondo  periodo  del  presente  comma
          possono essere cedute, in tutto o in  parte,  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in
          conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui  al
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
              16. Nei casi di omissione della comunicazione dei  dati
          rilevanti ai fini  della  costruzione  e  dell'applicazione
          degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta  dei
          medesimi  dati,  si  applica  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1,  del  decreto
          legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471.  L'Agenzia  delle
          entrate, prima della contestazione della violazione,  mette
          a disposizione del contribuente, con le  modalita'  di  cui
          all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre
          2014,  n.  190,  le  informazioni  in   proprio   possesso,
          invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o
          a  correggere  spontaneamente  gli  errori  commessi.   Del
          comportamento  del  contribuente  si  tiene   conto   nella
          graduazione della misura della  sanzione.  L'Agenzia  delle
          entrate, nei casi di omissione della comunicazione  di  cui
          al  primo  periodo,   puo'   altresi'   procedere,   previo
          contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto  ai  sensi,  rispettivamente,  del  secondo
          comma dell'articolo 39 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  dell'articolo  55
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. 
              17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
          entrate sono emanate le ulteriori  disposizioni  necessarie
          per l'attuazione del presente articolo. 
              18. Le disposizioni normative e regolamentari  relative
          all'elaborazione e all'applicazione dei parametri  previsti
          dall'articolo 3,  commi  da  181  a  189,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, e degli studi  di  settore  previsti
          dagli articoli 62-bis  e  62-sexies  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre  effetti
          nei confronti dei soggetti  interessati  agli  stessi,  con
          riferimento ai periodi d'imposta in cui  si  applicano  gli
          indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto  dal  presente
          articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita'  di
          controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
          periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
          di settore si intendono riferite anche agli indici. Per  le
          attivita' di controllo, di accertamento  e  di  irrogazione
          delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
          antecedenti a quelli di cui al primo periodo  si  applicano
          le disposizioni vigenti il giorno antecedente  la  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Sono abrogati  l'articolo  10-bis  della  legge  8
          maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis  del  decreto-legge
          22 ottobre 2016, n.  193,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
              19. Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.».