Art. 24 
 
     Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi 
 
  1. Fuori dai casi disciplinati dall'articolo 23, comma 4, l'istanza
di concessione dei contributi e' presentata dai soggetti  legittimati
di cui all'articolo 21, comma 2, ai Comuni  di  cui  all'articolo  17
unitamente  alla  richiesta  del  titolo  abilitativo  necessario  in
relazione alla tipologia  dell'intervento  progettato.  Alla  domanda
sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria
per il rilascio del titolo edilizio: 
    a)  relazione  tecnica  asseverata  a  firma  di   professionista
abilitato e  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  30,
attestante la riconducibilita' causale diretta  dei  danni  esistenti
agli  eventi  sismici  di  cui  all'articolo  17,  a  cui  si  allega
l'eventuale scheda AeDES, se disponibile, o l'ordinanza di sgombero; 
    b) progetto degli interventi proposti,  con  l'indicazione  delle
attivita' di  demolizione,  ricostruzione  e  riparazione  necessarie
nonche' degli interventi di miglioramento sismico previsti,  riferiti
all'immobile  nel  suo  complesso,  corredati  da   computo   metrico
estimativo da cui risulti l'entita' del contributo richiesto. 
  2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti  a
norma della  vigente  legislazione,  il  Comune  rilascia  il  titolo
edilizio. 
  3. I Comuni di cui all'articolo 17,  verificata  la  spettanza  del
contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la
documentazione relativa  all'individuazione  dell'impresa  esecutrice
dei  lavori  di  cui  all'articolo  21,  comma  13,  trasmettono   al
Commissario straordinario la proposta di concessione  del  contributo
medesimo, comprensivo delle spese tecniche. 
  4.  Il  Commissario  straordinario  o  suo  delegato  definisce  il
procedimento con decreto di concessione del contributo  nella  misura
accertata e ritenuta congrua. I contributi  sono  erogati,  a  valere
sulle risorse  di  cui  all'articolo  19,  sulla  base  di  stati  di
avanzamento  lavori  relativi   all'esecuzione   dei   lavori,   alle
prestazioni  di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni   necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. 
  5.  La  struttura  commissariale  procede  con   cadenza   mensile,
avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche  della  Campania,
Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione  sugli  interventi
per i  quali  sia  stato  adottato  il  decreto  di  concessione  dei
contributi a  norma  del  presente  articolo,  previo  sorteggio  dei
beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento  dei  contributi
complessivamente concessi. Qualora dalle  predette  verifiche  emerga
che i  contributi  sono  stati  concessi  in  carenza  dei  necessari
presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non  corrispondono  a
quelli per i quali e' stato concesso il  contributo,  il  Commissario
straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del
decreto di concessione dei contributi  e  provvede  a  richiedere  la
restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. 
  6. Con atti adottati ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  2,  sono
definiti modalita' e termini per la presentazione  delle  domande  di
concessione  dei  contributi  e  per  l'istruttoria  delle   relative
pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con  l'utilizzo  di
piattaforme informatiche. 
  7.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   Amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.