Art. 24 
 
                             Dimissione 
 
  1. Nei sei mesi precedenti, l'ufficio di  servizio  sociale  per  i
minorenni, in collaborazione con l'area trattamentale, prepara e cura
la dimissione: 
    a) elaborando, per i condannati cui  non  siano  state  applicate
misure  penali  di  comunita',  programmi  educativi,  di  formazione
professionale, di lavoro e di sostegno all'esterno; 
    b) curando i contatti con i familiari  di  riferimento  e  con  i
servizi socio-sanitari  territoriali,  ai  fini  di  quanto  previsto
nell'articolo 12, comma 4; 
    c) rafforzando, in assenza di riferimenti familiari,  i  rapporti
con i servizi socio-sanitari territoriali e con le organizzazioni  di
volontariato, per la presa in carico del soggetto; 
    d) attivando sul territorio le risorse educative, di  formazione,
di lavoro e di sostegno, in particolare per  i  condannati  privi  di
legami familiari sul territorio nazionale, ovvero la cui famiglia sia
irreperibile o inadeguata, e individuando le figure  educative  o  la
comunita' di riferimento proposte dai servizi sociali per i minorenni
o dai servizi socio-sanitari territoriali.