Art. 24 
 
                   Missioni internazionali di pace 
 
  1.  Al  fine  di   garantire   la   prosecuzione   delle   missioni
internazionali per l'anno 2018, il fondo di cui all'articolo 4, comma
1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e'  incrementato  di  euro  130
milioni per il medesimo anno 2018. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 26.