Art. 24. Esame preliminare 1. Le comunicazioni di cui all'art. 23, comma 2, pervenute all'Autorita' sono esaminate preliminarmente, unitamente al materiale prodotto, e valutate dal Garante, anche sulla base della deliberazione gia' adottata ai sensi del medesimo articolo, considerando in particolare: a) l'appartenenza alle categorie interessate degli organismi che intendono adottare regole deontologiche in qualita' di soggetti rappresentativi, nonche' la sussistenza del presupposto della rappresentativita' anche in relazione ai settori determinati nei quali le stesse dovrebbe operare; b) la sussistenza di un interesse qualificato in capo ai soggetti interessati. 2. Le valutazioni di cui al comma 1 possono essere formulate anche dopo l'inizio dei lavori per la redazione delle regole deontologiche, qualora ricorrano particolari esigenze inerenti anche alla necessita' di svolgere ulteriori approfondimenti relativi alla rappresentativita' o all'interesse qualificato. 3. Eventuali comunicazioni pervenute da categorie o da soggetti interessati dopo il termine prefissato ai sensi dell'art. 23, comma 2, possono essere esaminate fino alla adozione delle regole deontologiche, valutando parimenti la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1. 4. L'esito della valutazione effettuata dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 e' comunicata a ciascun soggetto od organismo interessato informando tutti coloro che hanno inviato comunicazioni all'Autorita' ai sensi dell'art. 23, comma 2. 5. I criteri per individuare le categorie interessate in relazione al settore determinato per il quale le regole deontologiche verranno adottate, e per valutare la rappresentativita' o l'interesse qualificato dei soggetti che hanno inviato comunicazioni all'Autorita', sono definiti dal Garante in relazione a ciascun ambito interessato dalle regole deontologiche, tenendo conto della specificita' del settore e delle particolari caratteristiche del trattamento.