(Regolamento-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
                          Esame preliminare 
 
    1. Le comunicazioni  di  cui  all'art.  23,  comma  2,  pervenute
all'Autorita' sono esaminate preliminarmente, unitamente al materiale
prodotto,  e  valutate  dal   Garante,   anche   sulla   base   della
deliberazione  gia'  adottata  ai  sensi   del   medesimo   articolo,
considerando in particolare: 
      a) l'appartenenza alle categorie  interessate  degli  organismi
che intendono adottare regole deontologiche in qualita'  di  soggetti
rappresentativi,  nonche'  la  sussistenza  del   presupposto   della
rappresentativita' anche in  relazione  ai  settori  determinati  nei
quali le stesse dovrebbe operare; 
      b) la sussistenza  di  un  interesse  qualificato  in  capo  ai
soggetti interessati. 
    2. Le valutazioni di cui al  comma  1  possono  essere  formulate
anche  dopo  l'inizio  dei  lavori  per  la  redazione  delle  regole
deontologiche, qualora ricorrano particolari esigenze inerenti  anche
alla necessita' di svolgere ulteriori approfondimenti  relativi  alla
rappresentativita' o all'interesse qualificato. 
    3. Eventuali comunicazioni pervenute da categorie o  da  soggetti
interessati dopo il termine prefissato ai sensi dell'art.  23,  comma
2,  possono  essere  esaminate  fino  alla  adozione   delle   regole
deontologiche, valutando parimenti la sussistenza dei presupposti  di
cui al comma 1. 
    4. L'esito della valutazione effettuata dal Garante ai sensi  dei
commi 1 e 3 e' comunicata a ciascun soggetto od organismo interessato
informando tutti coloro che hanno inviato comunicazioni all'Autorita'
ai sensi dell'art. 23, comma 2. 
    5.  I  criteri  per  individuare  le  categorie  interessate   in
relazione al settore determinato per il quale le regole deontologiche
verranno adottate, e per valutare la rappresentativita' o l'interesse
qualificato   dei   soggetti   che   hanno   inviato    comunicazioni
all'Autorita', sono definiti  dal  Garante  in  relazione  a  ciascun
ambito interessato dalle regole deontologiche,  tenendo  conto  della
specificita' del settore  e  delle  particolari  caratteristiche  del
trattamento.