Art. 24 
 
                    Proroga disposizioni deposito 
                 e trasporto terre e rocce da scavo 
 
  (( 1. )) All'articolo 28, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «presenza  di
amianto» sono inserite le seguenti:  «oltre  i  limiti  contenuti  al
punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,»; 
    b) al comma 13-ter, le parole «per un  periodo  non  superiore  a
trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  31  dicembre
2019».