Art. 24 Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo (( 1. )) All'articolo 28, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 11, primo periodo, dopo le parole «presenza di amianto» sono inserite le seguenti: «oltre i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»; b) al comma 13-ter, le parole «per un periodo non superiore a trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».