Art. 24 
 
                 Sblocca investimenti idrici nel sud 
 
  1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente  per
lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della societa'
di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n.  214,  al  predetto  comma   11   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «e sottoposta alla  vigilanza  del
dipartimento delegato all'Autorita'  politica  per  le  politiche  di
coesione e  per  il  Mezzogiorno  e  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo e  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti:  «che
esercita i diritti del socio di concerto, per  quanto  di  rispettiva
competenza, con il dipartimento delegato all'Autorita'  politica  per
le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero ((  delle
)) politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  e  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  (( a-bis) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Lo  statuto
prevede  la  possibilita'  per  le  altre  regioni   interessate   ai
trasferimenti  idrici   tra   regioni   del   distretto   idrografico
dell'Appennino meridionale di partecipare alla  societa'  di  cui  al
presente comma,  nonche'  il  divieto  di  cessione  delle  quote  di
capitale della medesima societa', a qualunque titolo, a  societa'  di
cui al titolo V del  libro  quinto  del  codice  civile  e  ad  altri
soggetti di diritto privato comunque denominati»; )) 
    b) il quarto periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «La  tutela
occupazionale e' garantita con riferimento al personale  titolare  di
rapporto di lavoro a tempo indeterminato  con  l'Ente  soppresso.  Le
passivita' di  natura  contributiva,  previdenziale  e  assistenziale
maturate sino alla data della costituzione della societa' di  cui  al
primo  periodo  del  presente  comma  sono   estinte   dall'Ente   in
liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere  dalla
data del trasferimento delle funzioni di cui  al  primo  periodo  del
presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti  all'Ente
di cui al comma 10 in forza di provvedimenti concessori si  intendono
attribuiti alla societa' di nuova costituzione. Al fine di accelerare
le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il  contenzioso
in essere, agevolando il Commissario  liquidatore  nella  definizione
degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti  e  i  debiti
sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli
aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni  sono
esclusi  dalle  operazioni  di  trasferimento  al  patrimonio   della
societa'  medesima.  I  rapporti  giuridici  attivie  passivi,  anche
processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente
nei  confronti  dell'Ente  posto  in  liquidazione.  Il   Commissario
liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente  al
Ministero (( delle )) politiche agricole alimentari, forestali e  del
turismo, che lo approva con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il
Ministro delegato all'Autorita' politica per le politiche di coesione
e per il Mezzogiorno.»; 
    c) il penultimo periodo e' soppresso. 
  (( 1-bis. Al comma 11-bis  dell'articolo  21  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». ))