(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
            Linee guida generali in materia di formazione 
 
    1.  Nel  quadro  dei   processi   di   riforma   della   pubblica
amministrazione, la formazione costituisce  un  fattore  decisivo  di
successo e una  leva  fondamentale  nelle  strategie  di  cambiamento
dirette  a  conseguire  una  maggiore  qualita'  ed  efficacia  delle
amministrazioni.  Con  riferimento  alla  risorsa  dirigenziale  tale
carattere diviene piu' pregnante per la criticita'  del  ruolo  della
dirigenza nella realizzazione degli obiettivi anzidetti. 
    2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione
e l'aggiornamento professionale  del  dirigente  sono  assunti  dalle
amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il costante
aggiornamento tecnico e lo sviluppo delle competenze organizzative  e
manageriali  necessarie  allo  svolgimento  efficace  del  ruolo.  Le
iniziative di formazione sono destinate a tutti i dirigenti, compresi
quelli in distacco sindacale. 
    3. Le iniziative di formazione hanno carattere continuo.  A  tali
iniziative  sono  destinati  adeguati  investimenti  finanziari   nel
rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti norme di  legge
in materia. 
    4. Gli interventi formativi, secondo le singole finalita',  hanno
sia contenuti di formazione al ruolo sia contenuti  specialistici  in
correlazione con specifici ambiti e funzioni su cui insiste  l'azione
dirigenziale. 
    5. L'amministrazione, secondo i rispettivi strumenti di  bilancio
e le specifiche sfere di autonomia e di  flessibilita'  organizzativa
ed  operativa,  definisce  annualmente  la  quota  delle  risorse  da
destinare  ai  programmi  di  aggiornamento  e  di   formazione   dei
dirigenti, nel rispetto dei limiti finanziari  di  cui  al  comma  3,
tenendo  conto  dei  propri  obiettivi  di  sviluppo   organizzativo,
dell'analisi dei fabbisogni formativi e delle direttive  generali  in
materia di formazione. 
    6. Le  politiche  formative  della  dirigenza  sono  definite  da
ciascuna  amministrazione   in   conformita'   alle   proprie   linee
strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative  sono  realizzate,
singolarmente  o  d'intesa  con  altre  amministrazioni,   anche   in
collaborazione  con  la  Scuola  Nazionale  dell'amministrazione,  le
Universita' ed  altri  soggetti  pubblici  o  privati.  Le  attivita'
formative  devono  tendere,   in   particolare,   a   rafforzare   la
sensibilita' innovativa dei dirigenti e la loro attitudine a  gestire
iniziative di  miglioramento  volte  a  caratterizzare  le  strutture
pubbliche in termini di dinamismo e competitivita'. 
    7. La partecipazione alle iniziative di formazione,  inserite  in
appositi percorsi  formativi,  anche  individuali,  viene  concordata
dall'amministrazione con i dirigenti interessati  ed  e'  considerata
servizio utile a tutti gli effetti. 
    8 Il dirigente puo', inoltre, partecipare, senza oneri finanziari
per  l'amministrazione,  a  corsi  di  formazione  ed   aggiornamento
professionale che siano, comunque, in linea con le finalita' indicate
nei commi che precedono. A tal fine al dirigente puo' essere concesso
un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di  studio  della
durata massima di tre mesi nell'arco di un anno. 
    9. L'amministrazione, qualora riconosca  l'effettiva  connessione
delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte  dal  dirigente
ai sensi del  comma  8  con  l'attivita'  di  servizio  e  l'incarico
affidatogli, puo' concorrere con un  proprio  contributo  alla  spesa
sostenuta e debitamente documentata. 
    10. Al finanziamento delle attivita' di  formazione  si  provvede
con una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al
personale destinatario del presente CCNL, comunque nel  rispetto  dei
vincoli previsti dalle vigenti  disposizioni  di  legge  in  materie.
Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i  risparmi
derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di  finanziamento
esterni, comunitari, nazionali o regionali.