Art. 24. Linee guida generali in materia di formazione 1. Nel quadro dei processi di riforma della pubblica amministrazione, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva fondamentale nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualita' ed efficacia delle amministrazioni. Con riferimento alla risorsa dirigenziale tale carattere diviene piu' pregnante per la criticita' del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli obiettivi anzidetti. 2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il costante aggiornamento tecnico e lo sviluppo delle competenze organizzative e manageriali necessarie allo svolgimento efficace del ruolo. Le iniziative di formazione sono destinate a tutti i dirigenti, compresi quelli in distacco sindacale. 3. Le iniziative di formazione hanno carattere continuo. A tali iniziative sono destinati adeguati investimenti finanziari nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti norme di legge in materia. 4. Gli interventi formativi, secondo le singole finalita', hanno sia contenuti di formazione al ruolo sia contenuti specialistici in correlazione con specifici ambiti e funzioni su cui insiste l'azione dirigenziale. 5. L'amministrazione, secondo i rispettivi strumenti di bilancio e le specifiche sfere di autonomia e di flessibilita' organizzativa ed operativa, definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti, nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 3, tenendo conto dei propri obiettivi di sviluppo organizzativo, dell'analisi dei fabbisogni formativi e delle direttive generali in materia di formazione. 6. Le politiche formative della dirigenza sono definite da ciascuna amministrazione in conformita' alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente o d'intesa con altre amministrazioni, anche in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'amministrazione, le Universita' ed altri soggetti pubblici o privati. Le attivita' formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la sensibilita' innovativa dei dirigenti e la loro attitudine a gestire iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitivita'. 7. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'amministrazione con i dirigenti interessati ed e' considerata servizio utile a tutti gli effetti. 8 Il dirigente puo', inoltre, partecipare, senza oneri finanziari per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalita' indicate nei commi che precedono. A tal fine al dirigente puo' essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno. 9. L'amministrazione, qualora riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 8 con l'attivita' di servizio e l'incarico affidatogli, puo' concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata. 10. Al finanziamento delle attivita' di formazione si provvede con una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.