Art. 24 
 
 
                    Tempestivita' dell'iniziativa 
 
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  misure  premiali   di   cui
all'articolo  25,  l'iniziativa  del  debitore  volta   a   prevenire
l'aggravarsi della crisi  non  e'  tempestiva  se  egli  propone  una
domanda di accesso ad  una  delle  procedure  regolate  dal  presente
codice oltre  il  termine  di  sei  mesi,  ovvero  l'istanza  di  cui
all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere  da  quando
si verifica, alternativamente: 
    a) l'esistenza di  debiti  per  retribuzioni  scaduti  da  almeno
sessanta  giorni  per  un  ammontare   pari   ad   oltre   la   meta'
dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; 
    b) l'esistenza  di  debiti  verso  fornitori  scaduti  da  almeno
centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti  non
scaduti; 
    c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per
oltre tre mesi, degli indici elaborati  ai  sensi  dell'articolo  13,
commi 2 e 3. 
  2. Su richiesta del debitore, il presidente  del  collegio  di  cui
all'articolo 17 attesta l'esistenza dei  requisiti  di  tempestivita'
previsti dal presente articolo. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.