Art. 24 
 
                          Detassazione TFS 
 
  1.  L'aliquota  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del  Testo  unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennita' di fine servizio
comunque denominata e' ridotta in misura pari a: 
    a) 1,5 punti percentuali per le  indennita'  corrisposte  decorsi
dodici mesi  dalla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,  se  la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale
data; 
    b) 3 punti percentuali  per  le  indennita'  corrisposte  decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro  o,  se  la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale
data; 
    c) 4,5 punti percentuali per le  indennita'  corrisposte  decorsi
trentasei mesi dalla cessazione del  rapporto  di  lavoro  o,  se  la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale
data; 
    d) 6 punti percentuali  per  le  indennita'  corrisposte  decorsi
quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di  lavoro  o,  se  la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale
data; 
    e) 7,5 punti percentuali per le  indennita'  corrisposte  decorsi
sessanta mesi o piu' dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale
data. 
  2. La disposizione di cui  al  presente  articolo  non  si  applica
sull'imponibile dell'indennita' di fine servizio di importo superiore
a 50.000 euro.