Articolo 24 - Sanzioni amministrative 1 Ciascuna Parte adotta nei confronti degli atti punibili a norma del suo diritto nazionale, se del caso, le misure legislative o di altra natura necessarie a punire mediante sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive le violazioni contemplate dalla presente Convenzione a seguito di procedimenti intentati dalle autorita' amministrative nei quali la decisione puo' dar luogo a un procedimento dinanzi al giudice competente. 2 Ciascuna Parte garantisce che le misure amministrative siano applicate. L'applicazione puo' spettare, conformemente all'ordinamento giuridico interno, all'autorita' di regolamentazione delle scommesse o ad altre autorita' competenti.