(Trattato di Estradizione-art. 24)
 
                             ARTICOLO 24 
 
              Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione 
 
  1. Il presente Trattato entrera' in vigore alla data  di  ricezione
della seconda delle due notifiche con  cui  le  Parti  Contraenti  si
saranno comunicate ufficialmente, attraverso  i  canali  diplomatici,
l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive  procedure   interne   di
ratifica. 
  2. Il presente  Trattato  potra'  essere  modificato  in  qualsiasi
momento mediante  accordo  scritto  tra  le  Parti  Contraenti.  Ogni
modifica entrera' in vigore  in  conformita'  alla  stessa  procedura
prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo  e  sara'  parte  del
presente Trattato. 
  3. Il presente Trattato avra'  durata  illimitata.  Ciascuna  Parte
Contraente ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi
momento  dandone  comunicazione  scritta  all'altra  Parte  per   via
diplomatica. La cessazione avra' effetto sei mesi dopo la data  della
comunicazione. La  cessazione  di  efficacia  non  pregiudichera'  le
procedure iniziate prima della cessazione medesima. 
  4. Il presente Trattato si applichera' ad ogni richiesta presentata
dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati  sono  stati
commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso. 
  IN  FEDE  DI  CHE  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati   dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. 
  FATTO Milano, il giorno  8  del  mese  di  settembre  2015  in  due
originali ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i  testi
facenti ugualmente fede. 
  Per il Governo della Repubblica Italiana 
  (firma illeggibile) 
  Per il Governo della Repubblica del Kenya 
  (firma illeggibile)