ARTICOLO 24 Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione 1. Il presente Trattato entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 2. Il presente Trattato potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sara' parte del presente Trattato. 3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avra' effetto sei mesi dopo la data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione medesima. 4. Il presente Trattato si applichera' ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. FATTO Milano, il giorno 8 del mese di settembre 2015 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica Italiana (firma illeggibile) Per il Governo della Repubblica del Kenya (firma illeggibile)