(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 24)
 
                             ARTICOLO 24 
 
                            Riservatezza 
 
  1. Lo Stato Richiesto attribuisce carattere  di  riservatezza  alla
richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il  suo  contenuto,
la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito
in  esecuzione  della  stessa,  se  cosi'   domandato   dallo   Stato
Richiedente. Quando la  richiesta  non  puo'  essere  eseguita  senza
violare il carattere di riservatezza, lo Stato Richiesto  informa  lo
Stato Richiedente, il  quale  decide  se  la  richiesta  debba  avere
egualmente esecuzione. 
  2. Lo Stato Richiedente attribuisce carattere di riservatezza  alle
informazioni o alle prove fornite dallo  Stato  Richiesto,  se  cosi'
richiesto da quest'ultimo.