Art. 24 
 
Disposizioni in materia di competenza del Ministero  dell'ambiente  e
               della tutela del territorio e del mare 
 
  1. Il termine per l'assunzione  di  cinquanta  unita'  appartenenti
all'area II previste  all'articolo  1,  comma  317,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, relativo al triennio 2019-2021,  e'  differito
al triennio 2020-2022. 
  2. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «Area II, posizione economica  F1»
sono sostituite dalle seguenti: «Area II, posizione economica F2»; 
    b) all'ottavo periodo, le parole «ad euro 14.914.650  per  l'anno
2020 e ad euro 19.138.450 annui  a  decorrere  dall'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «ad euro 14.956.400 per l'anno 2020  e  ad
euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021». 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  2,  quantificati
in euro 41.750 per l'anno  2020  ed  euro  83.500  euro  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare. 
  4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle  aree
marine protette gia' istituite,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 8, comma 10, della  legge  23  marzo  2001,  n.  93,  e'
incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2021. Al fine di garantire la piu'  rapida
istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36,  comma
1, lettere d), f), o) e cc) della legge  6  dicembre  1991,  n.  394,
l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  32  della  legge  31
dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di 2 milioni di euro nell'anno
2020. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  4,  quantificati
in 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 -  2021,
nell'ambito  del  programma  «fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.