Art. 24. Orario di lavoro dei dirigenti 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure previste dal presente C.C.N.L. in materia di assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unita' operativa, anche ai fini dell'erogazione dei premi correlati alla performance, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e' negoziato con le medesime procedure, sulla base di quanto previsto all'art. 93, comma 5, (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione). 2. L'orario di lavoro dei dirigenti e' di trentotto ore settimanali ed e' funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico nonche' al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attivita' gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonche' quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. 3. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attivita' non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, nelle modalita' previste, la partecipazione ad attivita' didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attivita' assistenziale e non puo' essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessita' di servizio, puo' essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 36, comma 1, lettera a) (Assenze giornaliere retribuite) al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non puo' in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. A tali fini, il dirigente dovra', con congruo anticipo, programmare, in condivisione con il direttore responsabile della struttura, la fruizione di tal riserva e successivamente fornire idonea certificazione che attesti lo svolgimento delle attivita' sopra indicate e la relativa durata. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento sono dimezzate. 5. L'azienda o ente, con le procedure di budget del comma 1, puo' utilizzare, in forma cumulata, trenta minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, per un totale massimo di ventisei ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure. 6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda o ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, puo' concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle aziende o enti. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni e' di euro 60,00 lordi onnicomprensivi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovra' essere indicato che l'esercizio dell'attivita' libero professionale relativo all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) e' possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. 7. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario di lavoro e' articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di sette ore e trentasei minuti e di sei ore e venti minuti. 8. La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere, e' improntata ai seguenti criteri di flessibilita': a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro; b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore; c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali, nel rispetto dell'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003; d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza; e) la previsione di periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico-fisico; f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate; g) priorita' nell'impiego flessibile, purche' compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dirigenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dirigenti impegnati in attivita' di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti. 9. La presenza del dirigente sanitario nei servizi ospedalieri delle aziende o enti nonche' in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale nel piano per affrontare le situazioni di emergenza, deve essere assicurata nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi delle disposizioni del presente C.C.N.L. in materia di servizio di guardia, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro in caso di equipes pluri-professionali. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza e' destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda o ente individua i servizi ove la presenza deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle ventiquattro ore. 10. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale, nel piano per affrontare le situazioni di emergenza. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria e' destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilita' di cui al presente CCNL, fatte salve altre eventuali necessita' da individuare in sede aziendale, anche al di fuori delle dodici ore diurne feriali e fuori dai casi di pronta disponibilita'. Per lo svolgimento dei controlli ufficiali effettuati al di fuori dell'orario di lavoro diurno feriale del dirigente veterinario, le aziende ed enti si avvalgono dell'istituto disciplinato dall'art. 115 comma 1, lettera d) (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria), tenuto conto delle modalita' individuate nell'atto di cui all'art. 114, comma 1 (Attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti) utilizzando gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigenti. 11. Il dirigente ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore ad undici ore per il recupero delle energie psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 15. 12. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilita' di ogni dirigente nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. 13. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dirigente e' accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalita' sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole aziende ed enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall'art. 83 (Struttura della retribuzione). Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare dall'art. 72 (Codice disciplinare) e seguenti. Per i dirigenti che prestino attivita' lavorativa presso un'unica sede di servizio, qualora sia necessario prestare temporaneamente tale attivita', debitamente autorizzata, al di fuori di tale sede, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attivita' e' da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 14. Con riferimento all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali dell'orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, e' elevato a sei mesi. 15. Al fine di garantire la continuita' assistenziale, da parte del personale dirigente addetto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere, nonche' ai servizi territoriali, l'attivita' lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo. Le ore dedicate allo svolgimento della libera professione intramuraria, ivi inclusa l'attivita' di cui al comma 2 dell'art. 115 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria), durante la fruizione delle undici ore di riposo non potra' comunque superare la misura di tre ore, purche' siano garantite almeno otto ore continuative di riposo, al fine di garantire il recupero psico-fisico. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo esercitano la libera professione extramuraria, sotto la loro autonomia e responsabilita', attenendosi al principio di cui al periodo precedente, al fine di garantire il recupero psico-fisico. 16. Ai soli fini del computo del debito orario, l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera convenzionalmente corrispondente all'orario convenzionale di cui al comma 7 del presente articolo fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente C.C.N.L. o dalle disposizioni legislative vigenti. 17. Sono definibili dalle aziende ed enti le regolamentazioni attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo. 18. La programmazione oraria della turnistica deve essere di norma formalizzata entro il giorno 20 del mese precedente.