Art. 24 
 
Disposizioni in materia di competenza del Ministero  dell'ambiente  e
  della tutela del territorio e del mare 
 
  1. Il termine per l'assunzione di 50 unita'  appartenenti  all'area
II previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, relativo al triennio  2019-2021,  e'  differito  al  triennio
2020-2022. 
  2. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole «Area II,  posizione  economica  F1»
sono sostituite dalle seguenti: «Area II, posizione economica F2»; 
  ((a-bis) al quarto periodo, le parole: «nella misura fino al 10 per
cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50
per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023  e  del
100 per cento nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti:  «nella
misura fino al 10 per cento nell'anno 2021,  fino  al  20  per  cento
nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al  70  per
cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025»; 
  a-ter) al quinto periodo, la parola:  «2024»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2025»; 
  a-quater) al sesto periodo, la parola: «2025» e'  sostituita  dalla
seguente: «2026»;)) 
  b) all'ottavo periodo, le parole «ad  euro  14.914.650  per  l'anno
2020 e ad euro 19.138.450 annui  a  decorrere  dall'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «ad euro 14.956.400 per l'anno 2020  e  ad
euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021». 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  2,  quantificati
in euro 41.750 per l'anno 2020 ((e in euro 83.500 annui)) a decorrere
dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare. 
  4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle  aree
marine protette gia' istituite,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 8, comma 10, della  legge  23  marzo  2001,  n.  93,  e'
incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6  milioni  di
euro ((annui)) a decorrere dall'anno 2021. Al fine  di  garantire  la
piu'  rapida  istituzione  delle  aree   marine   protette   di   cui
all'articolo 36, comma 1, lettere d), f), o)  e  cc)  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di 2 milioni
di euro nell'anno 2020. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  4,  quantificati
in 2,7 milioni di euro per l'anno 2020  e  in  0,6  milioni  di  euro
((annui))  a  decorrere  dall'anno   2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  ((5-bis. Al fine di  adottare  interventi  volti  al  miglioramento
della qualita' dell'aria prioritariamente nei settori dei  trasporti,
della mobilita', delle  sorgenti  stazionarie  e  dell'uso  razionale
dell'energia nonche' interventi  per  la  riduzione  delle  emissioni
nell'atmosfera, tenendo  conto  del  perdurare  del  superamento  dei
valori limite relativi alle  polveri  sottili  (PM10),  di  cui  alla
procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi  al
biossido di azoto (NO2), di  cui  alla  procedura  di  infrazione  n.
2015/2043, e della complessita' dei processi di  conseguimento  degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del  21  maggio  2008,  e  delle  finalita'  di  cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio  2009,  n.
88, che individua la pianura padana quale  area  geografica  con  una
particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse previste
dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo,  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui  per
gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di  euro  annui  dall'anno
2023 all'anno 2034. In sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  e'  definito  il  riparto  delle  risorse  tra  le   regioni
interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate. 
  5-ter. Ai medesimi fini di  cui  al  comma  5-bis  e  tenuto  conto
dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri  sottili
(PM10) nel territorio di Roma Capitale sono  assegnate  alla  regione
Lazio ulteriori risorse pari a 1 milione di euro annui per  gli  anni
2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno
2034. 
  5-quater. All'onere derivante dall'attuazione  dei  commi  5-bis  e
5-ter, pari a 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022 e
a 45 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034, si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 317 dell'articolo 1 della
          citata legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «317.  Al  fine  di  potenziare  l'attuazione   delle
          politiche  ambientali  e  di  perseguire  un'efficiente  ed
          efficace gestione delle risorse  pubbliche  destinate  alla
          tutela  dell'ambiente,  anche  allo  scopo   di   prevenire
          l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione  e
          di superare quelle in corso, il Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  per  il  triennio
          2019-2021,   e'   autorizzato   ad   assumere,   a    tempo
          indeterminato, anche in sovrannumero  con  assorbimento  in
          relazione alle cessazioni del personale di ruolo,  mediante
          apposita  procedura  concorsuale  pubblica  per  titoli  ed
          esami,  un  contingente  di   personale   di   350   unita'
          appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di  50
          unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in
          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
          E'   parimenti    autorizzata    l'assunzione    a    tempo
          indeterminato,  mediante  apposita  procedura   concorsuale
          pubblica  per  titoli  ed  esami,  di  un  contingente   di
          personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale
          non generale, di complessive  20  unita',  con  riserva  di
          posti non superiore  al  50  per  cento  al  personale  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma,  la
          dotazione organica  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, di  cui  alla  tabella  4
          allegata  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  22  gennaio  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata  di  20
          posizioni di livello dirigenziale non  generale  e  di  300
          unita'  di  personale  non   dirigenziale.   Il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          fatto salvo quanto  stabilito  dall'articolo  8,  comma  1,
          della  legge  8  luglio  1986,  n.   349,   provvede   alla
          progressiva riduzione delle convenzioni  stipulate  per  le
          attivita' di assistenza e di supporto tecnico-specialistico
          e operativo in materia ambientale, nella misura fino al  10
          per cento nell'anno 2021, fino al 20  per  cento  nell'anno
          2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al  70  per
          cento nell'anno 2024 e del 100 per  cento  nell'anno  2025,
          avendo  come  riferimento  il  totale   delle   convenzioni
          vigenti, per le medesime attivita', nell'anno 2018. Per gli
          anni dal 2019 al 2025, le risorse derivanti dalla riduzione
          delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente
          accertate con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono  acquisite
          all'erario. Nell'esercizio finanziario  2026,  con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono individuate e  quantificate  le  risorse  che
          derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato
          periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i
          relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure
          concorsuali definiscono i titoli valorizzando  l'esperienza
          lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica
          amministrazione. Agli oneri derivanti dalle  assunzioni  di
          cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari  ad
          euro 4.053.663 per l'anno  2019,  ad  euro  14.956.400  per
          l'anno  2020  e  ad  euro  19.221.950  annui  a   decorrere
          dall'anno 2021, si provvede  a  valere  sulle  risorse  del
          fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera  b),  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai  sensi
          del comma 298 del presente  articolo.  Per  lo  svolgimento
          delle procedure concorsuali pubbliche di  cui  al  presente
          comma e' autorizzata la spesa di euro  800.000  per  l'anno
          2019. Al relativo onere si provvede mediante  utilizzo  del
          Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute
          maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e  servizi,
          iscritto  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 10  dell'articolo
          8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni  in  campo
          ambientale): 
                «Art.  8  (Aree  naturali  protette).  -  1.   -   9.
          (Omissis). 
                10. Per il funzionamento e  la  gestione  delle  aree
          protette marine previste dalle L. 31 dicembre 1982, n. 979,
          e L. 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata  la  spesa  di
          lire  3.000  milioni  a  decorrere  dall'anno  2001.  Nelle
          medesime  aree   protette   marine   e'   autorizzata   per
          investimenti la spesa di lire  2.000  milioni  a  decorrere
          dall'anno 2000. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro  sulle
          aree protette): 
                «Art. 36 (Aree marine di  reperimento).  -  1.  Sulla
          base delle indicazioni programmatiche di  cui  all'articolo
          4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine,
          oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge  31
          dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree: 
                  a) Isola di Gallinara; 
                  b) Monti dell'Uccellina - Formiche  di  Grosseto  -
          Foce dell'Ombrone - Talamone; 
                  c) Secche di Torpaterno; 
                  d) Penisola della Campanella - Isola di Capri; 
                  e) Costa degli Infreschi; 
                  f) Costa di Maratea; 
                  g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli  -
          Capo di Leuca; 
                  h) Costa del Monte Conero; 
                  i) Isola di Pantelleria; 
                  l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; 
                  m) Acicastello - Le Grotte; 
                  n) Arcipelago della Maddalena  (isole  ed  isolotti
          compresi nel territorio del comune della Maddalena); 
                  o) Capo Spartivento; 
                  p) Capo Testa - Punta Falcone; 
                  q) Santa Maria di Castellabate; 
                  r) Monte di Scauri; 
                  s) Monte a Capo Gallo -  Isola  di  Fuori  o  delle
          Femmine; 
                  t) Parco marino del Piceno; 
                  u) Isole di Ischia, Vivara e Procida,  area  marina
          protetta integrata denominata «regno di Nettuno»; 
                  v) Isola di Bergeggi; 
                  z) Stagnone di Marsala; 
                  aa) Capo Passero; 
                  bb) Pantani di Vindicari; 
                  cc) Isola di San Pietro; 
                  dd) Isola dell'Asinara; 
                  ee) Capo Carbonara; 
                  ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»; 
                  ee-ter)  Alto  Tirreno-Mar  Ligure  «Santuario  dei
          cetacei»; 
                  ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco; 
                  ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; 
                  ee-sexies) Capo Milazzo; 
                  ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e
          Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente  alle  parti
          rientranti  nella  giurisdizione  nazionale,  da  istituire
          anche separatamente. 
                Omissis.» 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  32  della
          legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la  difesa
          del mare): 
                «Art. 32.  - Per  l'onere  derivante  dall'attuazione
          degli articoli 26 e 28 e' autorizzata, per il periodo 1982-
          1985, la  spesa  complessiva  di  lire  3.000  milioni,  da
          iscrivere  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del
          Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno
          determinate in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11
          della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
                La quota relativa all'anno  1982  e'  determinata  in
          lire 500 milioni.». 
              La direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  21  maggio  2008  relativa  alla  qualita'
          dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in  Europa  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2008, n. L 152. 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          10 della legge 7  luglio  2009,  n.  88  (Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          2008): 
              «Art. 10 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2008/50/CE  relativa  alla  qualita'   dell'aria
          ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa). -  1.  Nella
          predisposizione del decreto  legislativo  per  l'attuazione
          della direttiva 2008/50/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del  21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'
          dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa,  il
          Governo e' tenuto ad acquisire il parere  della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  ed  a  seguire,
          oltre ai principi e criteri direttivi di  cui  all'articolo
          2, anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) prevedere adeguati poteri di  coordinamento,  di
          approvazione e di risoluzione dei  casi  di  inadempimento,
          diretti a garantire un approccio coerente  ed  uniforme  in
          materia di valutazione e gestione della qualita'  dell'aria
          ambiente nel quadro del riparto di  competenze  tra  Stato,
          regioni  ed  enti  locali  per  l'attuazione  dei   compiti
          definiti dalla legislazione comunitaria; 
                  b)   coordinare   la   disciplina   relativa   alla
          pianificazione  ed  alla  programmazione   della   qualita'
          dell'aria ambiente con  le  norme  vigenti  in  materia  di
          autorizzazioni  alle  emissioni,  agli   impianti   termici
          civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo
          scopo di permettere  l'attuazione  dei  piani  e  programmi
          mediante gli strumenti e gli interventi  previsti  da  tali
          norme di settore; 
                  c)  introdurre  una  specifica  disciplina  e   una
          ripartizione  delle  competenze,  in  materia  di  qualita'
          dell'aria, relativamente all'approvazione  degli  strumenti
          di campionamento e misura, delle reti di misurazione e  dei
          metodi di valutazione, all'accreditamento  dei  laboratori,
          alla definizione  delle  procedure  di  approvazione  e  di
          accreditamento,  alla   garanzia   della   qualita'   delle
          misurazioni ed ai connessi controlli, prevedendo,  al  fine
          di  garantire  criteri  omogenei  su  tutto  il  territorio
          nazionale, che  le  relative  linee  guida  siano  definite
          dall'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA); 
                  d) in considerazione della  particolare  situazione
          di inquinamento dell'aria presente  nella  pianura  padana,
          promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento
          nell'area  interessata,  anche   attraverso   un   maggiore
          coordinamento tra le regioni  che  insistono  sul  predetto
          bacino; 
                  e) al fine di unificare la normativa  nazionale  in
          materia   di   qualita'   dell'aria   ambiente,    abrogare
          espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le
          direttive 96/62/CE del Consiglio, del  27  settembre  1996,
          1999/30/CE del Consiglio, del 22  aprile  1999,  2000/69/CE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  novembre
          2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 dicembre 2004,  nonche'  le  relative
          norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che
          assicurino la  coerenza  della  parte  quinta  del  decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  inerente  la  tutela
          dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera,  con
          il nuovo quadro normativo in materia di qualita' dell'aria. 
                  Omissis.» 
              Il testo del comma 14-ter dell'articolo 30  del  citato
          decreto-legge   n.   34   del   2019,    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58  e'
          riportato nelle Note all'art. 1. 
              Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle Note all'art. 1.