Art. 24 
 
                   Termini agevolazioni prima casa 
 
  1. I termini  previsti  dalla  nota  II-bis  all'articolo  1  della
Tariffa parte prima,  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  l'imposta  di  registro,  approvato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  nonche'  il
termine previsto dall'articolo 7 della legge  23  dicembre  1998,  n.
448,  ai  fini  del  riconoscimento  del  credito  d'imposta  per  il
riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il
23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta la Nota II-bis all'articolo 1 della  Tariffa
          parte prima,  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26  aprile  1986,  n.  131  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro) 
 
                             "Tariffa Parte prima 
 
                Atti soggetti a registrazione in termine fisso 
 
                      Tariffa - Parte prima - Articolo 1 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              Note: 
                I) 
                II) 
                II-bis) 1. Ai  fini  dell'applicazione  dell'aliquota
          del 2 per centogli atti traslativi a titolo  oneroso  della
          proprieta' di case di abitazione non di lusso e  agli  atti
          traslativi   o   costitutivi   della    nuda    proprieta',
          dell'usufrutto, dell'uso e  dell'abitazione  relativi  alle
          stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: 
                  a) che l'immobile sia ubicato  nel  territorio  del
          comune in cui l'acquirente ha o stabilisca  entro  diciotto
          mesi dall'acquisto la propria residenza o, se  diverso,  in
          quello in cui  l'acquirente  svolge  la  propria  attivita'
          ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro,  in
          quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da
          cui dipende  ovvero,  nel  caso  in  cui  l'acquirente  sia
          cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile  sia
          acquistato come prima casa sul  territorio  italiano  .  La
          dichiarazione di voler stabilire la  residenza  nel  comune
          ove e' ubicato l'immobile acquistato deve  essere  resa,  a
          pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; 
                  b) che nell'atto di acquisto l'acquirente  dichiari
          di non essere titolare esclusivo  o  in  comunione  con  il
          coniuge  dei  diritti  di  proprieta',  usufrutto,  uso   e
          abitazione di altra casa di abitazione nel  territorio  del
          comune in cui e' situato l'immobile da acquistare; 
                  c) che nell'atto di acquisto l'acquirente  dichiari
          di non essere titolare, neppure per quote, anche in  regime
          di comunione legale su tutto il  territorio  nazionale  dei
          diritti di proprieta', usufrutto, uso,  abitazione  e  nuda
          proprieta' su altra casa  di  abitazione  acquistata  dallo
          stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
          presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della  legge
          22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge  7
          febbraio  1985,  n.  12,  convertito,  con   modificazioni,
          dallalegge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma  2,
          della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi
          2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992,  n.  14,20  marzo
          1992, n. 237, e20 maggio  1992,  n.  293,  all'articolo  2,
          commi 2 e 3,  deldecreto-legge  24  luglio  1992,  n.  348,
          all'articolo 1, commi 2 e 3, deldecreto-legge 24  settembre
          1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, deldecreto-legge
          24 novembre 1992, n. 455,  all'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge 23  gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni,  dallalegge  24  marzo  1993,   n.   75,   e
          all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993,  n.  155,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 19  luglio  1993,
          n. 243. 
                2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore
          aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b)  e  c)
          del comma  1,  comunque  riferite  al  momento  in  cui  si
          realizza l'effetto traslativo, possono  essere  effettuate,
          oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto
          preliminare. 
                3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo  le
          condizioni di cui alle lettere a), b)  e  c)  del  medesimo
          comma  1,  spettano  per  l'acquisto,  anche  se  con  atto
          separato,  delle  pertinenze  dell'immobile  di  cui   alla
          lettera   a).   Sono   ricomprese   tra   le    pertinenze,
          limitatamente ad una  per  ciascuna  categoria,  le  unita'
          immobiliari classificate o classificabili  nelle  categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, che siano  destinate  a  servizio
          della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. 
                4.  In   caso   di   dichiarazione   mendace   o   di
          trasferimento per atto a titolo oneroso  o  gratuito  degli
          immobili acquistati con  i  benefici  di  cui  al  presente
          articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla
          data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro,
          ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche'  una
          sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse  imposte.  Se
          si tratta  di  cessioni  soggette  all'imposta  sul  valore
          aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate  presso  cui
          sono stati registrati i relativi atti deve  recuperare  nei
          confronti degli  acquirenti  la  differenza  fra  l'imposta
          calcolata in base all'aliquota applicabile  in  assenza  di
          agevolazioni   e   quella   risultante    dall'applicazione
          dell'aliquota  agevolata,  nonche'  irrogare  la   sanzione
          amministrativa, pari  al  30  per  cento  della  differenza
          medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma
          4 dell'articolo 55 del presente testo  unico.  Le  predette
          disposizioni  non  si  applicano  nel  caso   in   cui   il
          contribuente, entro un anno dall'alienazione  dell'immobile
          acquistato con i benefici  di  cui  al  presente  articolo,
          proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria
          abitazione principale. 
                4-bis. L'aliquota del 2 per cento  si  applica  anche
          agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa
          il requisito di cui alla lettera c) del comma  1  e  per  i
          quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del  medesimo
          comma  si  verificano  senza  tener   conto   dell'immobile
          acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a
          condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro  un
          anno  dalla  data   dell'atto.   In   mancanza   di   detta
          alienazione, all'atto  di  cui  al  periodo  precedente  si
          applica quanto previsto dal comma 4." 
              Si riporta il testo  dell'articolo  7  della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione e lo sviluppo): 
                "Art.  7  (Disposizioni  in  materia  di  imposta  di
          registro e altre disposizioni fiscali) 
                1. Ai contribuenti che  provvedono  ad  acquisire,  a
          qualsiasi   titolo,   entro   un   anno    dall'alienazione
          dell'immobile per  il  quale  si  e'  fruito  dell'aliquota
          agevolata prevista  ai  fini  dell'imposta  di  registro  e
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per  la  prima   casa,
          un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle
          condizioni di cui alla nota  II-bis  all'articolo  1  della
          tariffa,  parte  I,   allegata   al   testo   unico   delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n.  131,  e'  attribuito  un  credito  d'imposta   fino   a
          concorrenza dell'imposta di  registro  o  dell'imposta  sul
          valore aggiunto  corrisposta  in  relazione  al  precedente
          acquisto agevolato. L'ammontare del credito non puo' essere
          superiore,  in  ogni  caso,  all'imposta  di   registro   o
          all'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta  per  l'acquisto
          agevolato della nuova casa  di  abitazione  non  di  lusso.
          L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti  intervenuti
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  indipendentemente  dalla  data  del  primo
          acquisto. 
                2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 puo' essere
          portato in  diminuzione  dall'imposta  di  registro  dovuta
          sull'atto di acquisto agevolato che lo  determina,  ovvero,
          per  l'intero   importo,   dalle   imposte   di   registro,
          ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute
          sugli atti e sulle  denunce  presentati  dopo  la  data  di
          acquisizione del credito, ovvero puo' essere utilizzato  in
          diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche
          dovute   in   base   alla   dichiarazione   da   presentare
          successivamente alla data del nuovo acquisto; puo' altresi'
          essere utilizzato in compensazione  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta  in
          ogni caso non da' luogo a rimborsi. 
                3. All'articolo 13-bis,  comma  1,  lettera  b),  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, dopo il secondo periodo e'  inserito  il  seguente:
          "Non si tiene conto del suddetto periodo nel  caso  in  cui
          l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato  uno
          nuovo di  importo  non  superiore  alla  residua  quota  di
          capitale da rimborsare,  maggiorata  delle  spese  e  degli
          oneri correlati". 
                4. Le disposizioni di cui al comma 3 si  applicano  a
          decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del  31
          dicembre 1998, anche con riferimento a contratti  di  mutuo
          stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993. 
                5. All'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
                  "g) utilizzazione di procedure telematiche per  gli
          adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare
          e di unificare, anche previa definizione di un codice unico
          identificativo,  tutte  le  operazioni  di  competenza   in
          materia immobiliare, nonche'  le  modalita'  di  pagamento;
          armonizzazione  e   autoliquidazione   delle   imposte   di
          registro, ipotecaria e catastale, di bollo  e  degli  altri
          tributi e diritti collegati; determinazione dell'imponibile
          degli immobili su base catastale dopo la definizione  delle
          nuove rendite, ad eccezione dei terreni  per  i  quali  gli
          strumenti    urbanistici    prevedono    la    destinazione
          edificatoria e dei fabbricati non ultimati; revisione della
          disciplina  dei  procedimenti  tributari   riguardanti   le
          materie  sopra  indicate  al   fine   del   loro   migliore
          coordinamento con le innovazioni introdotte;". 
                6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma
          152, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
                7. L'organizzazione  e  la  disciplina  degli  uffici
          della   amministrazione   finanziaria,   conseguenti   alla
          attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma
          5,  sono  determinate  con  regolamenti   o   con   decreti
          ministeriali  di  natura   non   regolamentare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,
          n.  400,  e  successive  modificazioni.  L'articolo  2  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e' abrogato. 
                8. Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 13, al comma  1,  dopo  la  parola:
          "richiesta", sono inserite le  seguenti:  ",  salvo  quanto
          disposto dall'articolo 17, comma 3-bis,"; al comma  2  sono
          aggiunte, in fine, le  parole:  ",  salvo  quanto  disposto
          dall'articolo 17, comma 3-bis."; 
                  b) all'articolo 17, dopo il comma 3, e' aggiunto il
          seguente: 
                    "3-bis. Per  i  contratti  di  affitto  di  fondi
          rustici non formati per atto pubblico o  scrittura  privata
          autenticata,  l'obbligo  della  registrazione  puo'  essere
          assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese
          di febbraio, una denuncia in doppio originale  relativa  ai
          contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia  deve
          essere  sottoscritta  e  presentata  da  una  delle   parti
          contraenti e deve contenere le generalita' e  il  domicilio
          nonche' il codice fiscale delle parti contraenti, il  luogo
          e la data  di  stipulazione,  l'oggetto,  il  corrispettivo
          pattuito e la durata del contratto."; 
                  c) all'articolo 5 della tariffa, parte I,  dopo  la
          nota II, e' aggiunta la seguente: 
                    "II-bis). Per i contratti  di  affitto  di  fondi
          rustici di cui all'articolo 17, comma 3-bis, l'aliquota  si
          applica  sulla  somma  dei  corrispettivi  pattuiti  per  i
          singoli contratti. In ogni  caso  l'ammontare  dell'imposta
          dovuta per la  denuncia  non  puo'  essere  inferiore  alla
          misura fissa di lire 100.000". 
                9. Ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati  o
          porzioni di fabbricati destinati ad uso di  abitazione  non
          di lusso, per i quali era  stata  richiesta  l'agevolazione
          prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985,
          n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5  aprile
          1985, n. 118, ove ricorrano tutte  le  condizioni  previste
          dallo stesso decreto-legge,  compete  l'agevolazione  anche
          qualora   l'acquirente   abbia   gia'    usufruito    delle
          agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile
          1982, n. 168. 
                10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai
          rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge  e  non  danno  luogo  a
          rimborso."