Art. 24 Direzione generale Turismo 1. La Direzione generale Turismo svolge funzioni e compiti in materia di turismo e, a tal fine, cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) elabora e sottopone all'approvazione del Ministro i piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali, nonche' di quelle europee e internazionali e ne cura l'attuazione; b) definisce le strategie per rilanciare la competitivita' dell'Italia sullo scenario internazionale e per la promozione del Made in Italy; a tal fine si raccorda con il Segretariato generale e con le direzioni generali competenti per materia, nonche' con gli altri Ministeri competenti; c) promuove iniziative, raccordandosi con le altre direzioni generali e con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualita' e lo sviluppo dell'offerta turistica e per il miglioramento della qualita' dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica dei territori; d) promuove, in raccordo con l'ENIT, azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varieta' delle destinazioni turistiche italiane, attraverso l'attuazione di interventi in favore del settore turistico, sia su fondi nazionali sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione europea; e) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attivita' di rilievo internazionale concernenti il settore del turismo; f) elabora, in raccordo con l'ENIT, programmi e promuove iniziative, in raccordo con le direzioni generali competenti e i Segretariati regionali, finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanita'; g) attiva, in raccordo con i Segretariati regionali e con gli enti territoriali, reti e percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale e cura la definizione, in raccordo con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e la Direzione generale Musei, degli indirizzi strategici dei progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identita' territoriali e le radici culturali delle comunita' locali; h) elabora programmi e promuove iniziative finalizzati a sensibilizzare le giovani generazioni al turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, dell'ambiente e dell'ecosistema; i) provvede alla diffusione del Codice di Etica del Turismo; l) attua iniziative di assistenza e tutela dei turisti, garantendo il consumatore di pacchetto turistico; m) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale, ivi inclusi l'ENIT e il Club Alpino Italiano (CAI) ; n) cura le attivita' di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e le realta' imprenditoriali; o) provvede alla programmazione e gestione di fondi strutturali e promuove gli investimenti di competenza all'estero e in Italia; p) predispone gli atti necessari all'attuazione delle misure a sostegno delle imprese di settore, ivi compresa la concessione di crediti di imposta; q) predispone gli atti necessari al monitoraggio dell'applicazione e alla revisione periodica degli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo ed internazionale; r) convoca, in qualita' di amministrazione procedente, apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati; s) promuove la realizzazione di progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, predisposti a cura delle Regioni e degli enti locali, singoli o associati; t) cura le attivita' inerenti all'esercizio di ogni altra competenza statale in materia di turismo. 3. Presso la Direzione generale Turismo, che ne supporta le attivita', hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 31. 4. La Direzione generale Turismo costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 5. La Direzione generale Turismo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 24: - La legge 7 agosto 1990, n. 241 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192; - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5; - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 13