Art. 24 
 
 
                     Direzione generale Turismo 
 
  1. La Direzione generale  Turismo  svolge  funzioni  e  compiti  in
materia di  turismo  e,  a  tal  fine,  cura  la  programmazione,  il
coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i
rapporti con  le  Regioni  e  i  progetti  di  sviluppo  del  settore
turistico, le relazioni con  l'Unione  europea  e  internazionali  in
materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le
imprese turistiche. 
  2. Il Direttore generale, in particolare: 
    a) elabora e sottopone all'approvazione del Ministro i  piani  di
sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali, nonche'
di quelle europee e internazionali e ne cura l'attuazione; 
    b)  definisce  le  strategie  per  rilanciare  la  competitivita'
dell'Italia sullo scenario internazionale e  per  la  promozione  del
Made in Italy; a tal fine si raccorda con il Segretariato generale  e
con le direzioni generali competenti per  materia,  nonche'  con  gli
altri Ministeri competenti; 
    c) promuove iniziative,  raccordandosi  con  le  altre  direzioni
generali e  con  l'Agenzia  nazionale  del  turismo  (ENIT),  per  il
sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualita'  e
lo sviluppo dell'offerta  turistica  e  per  il  miglioramento  della
qualita' dei servizi turistici e per una migliore  offerta  turistica
dei territori; 
    d)  promuove,  in  raccordo  con  l'ENIT,  azioni  dirette   alla
valorizzazione della ricchezza e della  varieta'  delle  destinazioni
turistiche italiane, attraverso l'attuazione di interventi in  favore
del settore turistico, sia su fondi nazionali sia  in  riferimento  a
programmi cofinanziati dall'Unione europea; 
    e) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale,
le attivita' di rilievo internazionale  concernenti  il  settore  del
turismo; 
    f)  elabora,  in  raccordo  con  l'ENIT,  programmi  e   promuove
iniziative, in raccordo con le  direzioni  generali  competenti  e  i
Segretariati  regionali,  finalizzate   all'incremento   dell'offerta
turistica destinata alla  fruizione  del  patrimonio  culturale,  con
particolare  riferimento  ai  siti   e   agli   elementi   dichiarati
dall'UNESCO   patrimonio   culturale    materiale    o    immateriale
dell'umanita'; 
    g) attiva, in raccordo con i Segretariati  regionali  e  con  gli
enti territoriali, reti e percorsi di valorizzazione  del  patrimonio
culturale e  cura  la  definizione,  in  raccordo  con  la  Direzione
generale Archeologia, belle arti e paesaggio e la Direzione  generale
Musei,  degli  indirizzi  strategici  dei  progetti   relativi   alla
promozione  turistica  degli  itinerari  culturali  e  di  eccellenza
paesaggistica e delle iniziative di promozione turistica  finalizzate
a valorizzare le identita' territoriali e le radici  culturali  delle
comunita' locali; 
    h)  elabora  programmi  e  promuove  iniziative   finalizzati   a
sensibilizzare  le  giovani  generazioni  al  turismo  sostenibile  e
rispettoso del patrimonio culturale, dell'ambiente e dell'ecosistema; 
    i) provvede alla diffusione del Codice di Etica del Turismo; 
    l)  attua  iniziative  di  assistenza  e  tutela   dei   turisti,
garantendo il consumatore di pacchetto turistico; 
    m) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione
generale  Bilancio,  di  vigilanza,  su   ogni   soggetto   giuridico
costituito  con  la  partecipazione  del  Ministero   per   finalita'
attinenti agli ambiti di competenza  della  Direzione  generale,  ivi
inclusi l'ENIT e il Club Alpino Italiano (CAI) ; 
    n) cura le attivita' di regolazione delle imprese turistiche e di
interazione con il  sistema  delle  autonomie  locali  e  le  realta'
imprenditoriali; 
    o) provvede alla programmazione e gestione di fondi strutturali e
promuove gli investimenti di competenza all'estero e in Italia; 
    p) predispone gli atti necessari all'attuazione  delle  misure  a
sostegno delle imprese di settore, ivi  compresa  la  concessione  di
crediti di imposta; 
    q)   predispone    gli    atti    necessari    al    monitoraggio
dell'applicazione e alla revisione periodica degli standard minimi  e
uniformi su  tutto  il  territorio  nazionale  dei  servizi  e  delle
dotazioni per la classificazione delle strutture  ricettive  e  delle
imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze  connesse
alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali,  e
dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo
ed internazionale; 
    r) convoca, in qualita' di amministrazione  procedente,  apposite
conferenze di servizi ai sensi degli articoli  14  e  seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di promuovere  la  realizzazione
di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica
e del  sistema  Italia  e  accelerare  il  rilascio  da  parte  delle
amministrazioni  competenti  dei  relativi  permessi,   nulla   osta,
autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati; 
    s) promuove la realizzazione di progetti  di  valorizzazione  del
paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di  itinerari
turistico-culturali  dedicati,  nell'ambito  del   Piano   Strategico
Nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, predisposti  a  cura
delle Regioni e degli enti locali, singoli o associati; 
    t)  cura  le  attivita'  inerenti  all'esercizio  di  ogni  altra
competenza statale in materia di turismo. 
  3. Presso  la  Direzione  generale  Turismo,  che  ne  supporta  le
attivita', hanno sede e operano  il  Centro  per  la  promozione  del
Codice  mondiale  di  etica  del  turismo,   costituito   nell'ambito
dell'Organizzazione  Mondiale  del  Turismo,  Agenzia   specializzata
dell'ONU, e il Comitato  permanente  di  promozione  del  turismo  in
Italia di cui all'articolo 31. 
  4.  La   Direzione   generale   Turismo   costituisce   centro   di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2,
della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ed  e'  responsabile  per
l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 
  5.  La  Direzione  generale  Turismo  si  articola  in  tre  uffici
dirigenziali di livello non generale centrali, individuati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e  dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
 
          Note all'art. 24: 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192; 
              - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, si vedano le note all'art. 5; 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 13