Art. 24 
 
Disposizioni per il personale impegnato nelle attivita' di assistenza
                             e soccorso 
 
  1. Allo scopo di fronteggiare i contesti  emergenziali  di  cui  al
presente decreto  ed  in  atto,  anche  tenuto  conto  dei  nuovi  ed
ulteriori compiti del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  la  dotazione  organica  del
ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale  dirigenziale  di
prima e di seconda fascia della protezione civile di cui all'articolo
9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e'  incrementata
nella misura di un posto di prima fascia e di  un  posto  di  seconda
fascia. 
  2.  Al  secondo  periodo  del  comma  2-bis  dell'articolo  19  del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per un massimo  di  due
volte» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021». 
  3. Il trattamento economico fondamentale  del  personale  posto  in
posizione di comando o  fuori  ruolo  presso  il  Dipartimento  della
protezione civile nell'ambito del  contingente  di  cui  all'articolo
9-ter, comma 4, del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
rimane comunque a carico delle amministrazioni  di  appartenenza  del
medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia,
anche delle  Forze  armate,  delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno
2020 e pari a euro 386.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 36.