Art. 24 
 
(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge  5  febbraio
                            1992, n. 104) 
 
  1.  Il  numero  di  giorni  di  permesso  retribuito   coperto   da
contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e'  incrementato  di  ulteriori  complessive
dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 
  2. Il beneficio di cui al comma  1  e'  riconosciuto  al  personale
sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende
ed enti del Servizio  sanitario  nazionale  impegnati  nell'emergenza
COVID-19 e del comparto sanita'. 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126.