Art. 24 
 
Identita' digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali 
 
  1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in  rete
della pubblica amministrazione da parte  di  cittadini  e  imprese  e
l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie  digitali,
al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3-bis: 
      1) al comma 01, le parole ", lettere a) e b)" sono soppresse  e
dopo le parole "identita' digitale" sono  aggiunte  le  seguenti:  "e
anche attraverso il punto di accesso telematico di  cui  all'articolo
64-bis"; 
      2) al  comma  1-bis,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente "Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non piu' attivo
si  procede  alla  cancellazione   d'ufficio   dall'indice   di   cui
all'articolo  6-quater  secondo  le  modalita'  fissate  nelle  Linee
guida."; 
      3) al comma 1-quater, dopo il primo  periodo,  e'  aggiunto  il
seguente: "Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto  previsto
ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita' di gestione  e  di
aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi
di  decesso  del  titolare  del  domicilio  digitale  eletto   o   di
impossibilita' sopravvenuta di avvalersi del domicilio"; 
      4) al  comma  3-bis,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le
quali ai predetti soggetti puo' essere reso disponibile un  domicilio
digitale ovvero altre modalita' con le quali, anche per  superare  il
divario digitale, i documenti possono essere messi a  disposizione  e
consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale."; 
      5) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "4-bis. Fino alla
data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2,  possono  predisporre  le  comunicazioni  ai
soggetti che non hanno un  domicilio  digitale  ovvero  nei  casi  di
domicilio digitale non attivo, non funzionante o  non  raggiungibile,
come documenti informatici sottoscritti con firma  digitale  o  altra
firma elettronica qualificata, da conservare nei propri  archivi,  ed
inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di
ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
autografa  sostituita  a  mezzo   stampa   predisposta   secondo   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  12
dicembre 1993, n. 39  ovvero  un  avviso  con  le  indicazioni  delle
modalita' con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione
e consegnati al destinatario."; 
      6) al comma 4-quinquies, il primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Fino all'adozione delle Linee guida  di  cui  all'articolo
3-bis,  comma  1-ter,  e  alla  realizzazione  dell'indice   di   cui
all'articolo 6-quater, e' possibile eleggere il domicilio speciale di
cui all'articolo 47 del  Codice  civile  anche  presso  un  domicilio
digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter."; 
    b) all'articolo 6-bis: 
      1) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
"Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i  domicili  digitali  dei
professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in
elenchi  o  registri  detenuti  dalle  pubbliche  amministrazioni   e
istituiti con legge dello Stato."; 
      2) al comma 5, dopo  le  parole  "collegi  professionali"  sono
aggiunte le seguenti: "nonche' le pubbliche amministrazioni"; 
    c) all'articolo 6-quater: 
      1) alla rubrica, dopo le parole "delle persone  fisiche",  sono
inserite le seguenti: ", dei professionisti" e  dopo  le  parole  "in
albi" sono inserite le seguenti ", elenchi o registri"; 
      2) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole "delle  persone
fisiche" sono inserite le  seguenti:  ",  dei  professionisti"  e  le
parole "in albi professionali o  nel  registro  delle  imprese"  sono
sostituite dalle seguenti: "nell'indice di cui  all'articolo  6-bis";
al secondo periodo, le parole  "dell'Indice"  sono  sostituite  dalle
seguenti "del presente Indice"; in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: "E' fatta salva la facolta' del professionista, non iscritto
in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo  6-bis,
di  eleggere  presso  il  presente  Indice  un   domicilio   digitale
professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo."; 
      3) al comma 3, dopo le parole "domicili digitali" sono inserite
le seguenti: "delle persone fisiche"; 
    d) all'articolo 6-quinquies, comma 3, le  parole  "per  finalita'
diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale  o  comunque
connesse al conseguimento di finalita' istituzionali dei soggetti  di
cui all'articolo 2, comma 2" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per
l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo  2,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70"; 
    e) all'articolo 64: 
      1) al comma 2-ter, dopo le parole "per  consentire  loro"  sono
inserite le seguenti: "il compimento di attivita' e"; 
      2) al comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole "avviene
tramite SPID" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' tramite la  carta
di identita' elettronica"; 
      3) al comma 2-quinquies, al primo periodo, dopo le parole  "per
la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti", sono aggiunte
le seguenti: ", nonche' la  facolta'  di  avvalersi  della  carta  di
identita'  elettronica";  al  secondo   periodo,   dopo   le   parole
"L'adesione al sistema  SPID"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "ovvero
l'utilizzo della carta di identita' elettronica"; 
      4)  al  comma  2-nonies,  le  parole  "la  carta  di  identita'
elettronica e" sono soppresse; 
      5)  dopo  il  comma  2-decies,  sono   inseriti   i   seguenti:
"2-undecies.  I  gestori  dell'identita'  digitale  accreditati  sono
iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile
anche in via telematica. 
  2-duodecies. La verifica dell'identita'  digitale  con  livello  di
garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2,
del Regolamento (UE) n.  910/2014  del  Parlamento  e  del  Consiglio
europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o
per l'accesso ai servizi  in  rete,  gli  effetti  del  documento  di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del. decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445.  L'identita'
digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello  di
sicurezza almeno significativo,  attesta  gli  attributi  qualificati
dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni
o  autorizzazioni  richieste  dalla  legge  ovvero  stati,   qualita'
personali e fatti contenuti in albi, elenchi o  registri  pubblici  o
comunque  accertati  da  soggetti  titolari  di  funzioni  pubbliche,
secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida."; 
      6) al comma 3-bis, dopo le parole "soggetti di cui all'articolo
2, comma 2," sono inserite le seguenti "lettere b) e c)"  e,  infine,
sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo  quanto  previsto  dal
comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera  a),  utilizzano  esclusivamente  le
identita' digitali e  la  carta  di  identita'  elettronica  ai  fini
dell'identificazione dei cittadini che  accedono  ai  propri  servizi
on-line. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o  del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
e' stabilita la data a  decorrere  dalla  quale  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera  a),  utilizzano  esclusivamente  le
identita' digitali per  consentire  l'accesso  delle  imprese  e  dei
professionisti ai propri servizi on-line."; 
    f) all'articolo 64-bis: 
      1) al comma 1-bis, le parole "con il servizio di cui  al  comma
1" sono sostituite dalle seguenti: "con i servizi di cui ai commi 1 e
1-ter"; 
      2) dopo il comma 1-bis sono  aggiunti  i  seguenti:  "1-ter.  I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili
i propri servizi in rete tramite applicazione su  dispositivi  mobili
anche attraverso il punto di accesso telematico di  cui  al  presente
articolo, salvo impedimenti di  natura  tecnologica  attestati  dalla
societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12. 
  1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  lettera  a),
rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalita' digitale  e,
al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi  progetti
di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021. 
  1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma  3-bis  e  delle
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  costituisce   mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo
da parte dei dirigenti  responsabili  delle  strutture  competenti  e
comporta  la  riduzione,  non  inferiore  al  30  per   cento   della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture."; 
    g) all'articolo 65, comma 1: 
      1) alla lettera b), le parole  "nonche'  attraverso  uno  degli
altri strumenti di cui all'articolo 64, comma  2-nonies,  nei  limiti
ivi previsti" sono sostituite dalle parole: "la  carta  di  identita'
elettronica o la carta nazionale dei servizi;"; 
      2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:  "b-bis)  ovvero
formate tramite il punto di  accesso  telematico  per  i  dispositivi
mobili di cui all'articolo 64-bis;"; 
      3) alla lettera c-bis), il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "ovvero se trasmesse dall'istante  o  dal  dichiarante  dal
proprio domicilio digitale iscritto  in  uno  degli  elenchi  di  cui
all'articolo 6-bis,  6-ter  o  6-quater  ovvero,  in  assenza  di  un
domicilio digitale  iscritto,  da  un  indirizzo  elettronico  eletto
presso un servizio di posta elettronica  certificata  o  un  servizio
elettronico di recapito certificato qualificato,  come  definito  dal
Regolamento eIDAS.", e il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio  digitale  iscritto,
la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter.". 
  2. All'articolo 65 del decreto legislativo  13  dicembre  2017,  n.
217, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole "30 giugno 2020" sono  sostituite  dalle
seguenti: "28 febbraio 2021"; 
    b) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso; 
    c) il comma 5 e' abrogato. 
  3. L'articolo  36,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:  "7.
La  carta  di  identita'  puo'  essere  rinnovata  a  decorrere   dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di  identita'
rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identita'  elettroniche
rilasciate in conformita' al  decreto  del  Ministro  dell'interno  8
novembre 2007,  recante  "regole  tecniche  della  Carta  d'identita'
elettronica", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 261  del  9  novembre  2007,  possono  essere  rinnovate,
ancorche' in corso di validita',  prima  del  centottantesimo  giorno
precedente la scadenza.". 
  4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma  3-bis,  secondo
periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio  2021,  e'  fatto
divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  lettera  a)  del
predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare
credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri
servizi  in  rete,  diverse  da  SPID,  CIE  o  CNS,  fermo  restando
l'utilizzo di quelle gia' rilasciate fino alla loro naturale scadenza
e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.