ART. 240 
                            (definizioni) 
 
   1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono: 
    a)  sito:  l'area  o  porzione  di  territorio,   geograficamente
definita e  determinata,  intesa  nelle  diverse  matrici  ambientali
(suolo,  sottosuolo  ed  acque  sotterranee)  e   comprensiva   delle
eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti; 
    b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC):  i  livelli  di
contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono  valori  al
di sopra dei quali e' necessaria  la  caratterizzazione  del  sito  e
l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5
alla parte quarta del presente decreto.  Nel  caso  in  cui  il  sito
potenzialmente contaminato sia  ubicato  in  un'area  interessata  da
fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il  superamento
di una o piu' concentrazioni soglia di contaminazione, queste  ultime
si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti  i  parametri
superati; 
    c)  concentrazioni  soglia  di  rischio  (CSR):  i   livelli   di
contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso
con  l'applicazione  della  procedura  di  analisi  di  rischio  sito
specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato  1  alla  parte
quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del  piano  di
caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in  sicurezza
e  la  bonifica.  I  livelli   di   concentrazione   cosi'   definiti
costituiscono i livelli di accettabilita' per il sito; 
    d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o  piu'
valori di concentrazione delle  sostanze  inquinanti  rilevati  nelle
matrici ambientali risultino superiori ai  valori  di  concentrazione
soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le  operazioni
di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario  e  ambientale
sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o  meno  di
contaminazione sulla base  delle  concentrazioni  soglia  di  rischio
(CSR); 
    e)  sito  contaminato:  un  sito  nel  quale   i   valori   delle
concentrazioni   soglia   di   rischio   (CSR),    determinati    con
l'applicazione  della  procedura  di  analisi  di  rischio   di   cui
all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base  dei
risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati; 
    f) sito non contaminato: un  sito  nel  quale  la  contaminazione
rilevata nelle matrice ambientali  risulti  inferiore  ai  valori  di
concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure,  se  superiore,
risulti comunque inferiore ai  valori  di  concentrazione  soglia  di
rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario
e ambientale sito specifica; 
    g) sito con attivita' in esercizio: un sito nel  quale  risultano
in esercizio attivita' produttive  sia  industriali  che  commerciali
nonche'  le  aree  pertinenziali  e  quelle  adibite   ad   attivita'
accessorie economiche, ivi comprese le attivita'  di  mantenimento  e
tutela  del  patrimonio  ai  fini  della  successiva  ripresa   delle
attivita'; 
    h) sito dismesso: un  sito  in  cui  sono  cessate  le  attivita'
produttive; 
    i) misure  di  prevenzione:  le  iniziative  per  contrastare  un
evento, un atto o un'omissione che ha creato una  minaccia  imminente
per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio  sufficientemente
probabile che si verifichi un danno  sotto  il  profilo  sanitario  o
ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire  o  minimizzare
il realizzarsi di tale minaccia; 
    l) misure di riparazione:  qualsiasi  azione  o  combinazione  di
azioni, tra cui  misure  di  attenuazione  o  provvisorie  dirette  a
riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali
danneggiati, oppure  a  fornire  un'alternativa  equivalente  a  tali
risorse o servizi; 
    m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o  a
breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di  emergenza  di
cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini  di
qualsiasi natura, atto  a  contenere  la  diffusione  delle  sorgenti
primarie di contaminazione, impedirne il contatto con  altre  matrici
presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa  di  eventuali  ulteriori
interventi  di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza   operativa   o
permanente; 
    n) messa  in  sicurezza  operativa:  l'insieme  degli  interventi
eseguiti in un sito con attivita' in esercizio atti  a  garantire  un
adeguato livello di sicurezza per le persone  e  per  l'ambiente,  in
attesa di ulteriori interventi di messa  in  sicurezza  permanente  o
bonifica  da  realizzarsi  alla   cessazione   dell'attivita'.   Essi
comprendono   altresi'   gli   interventi   di   contenimento   della
contaminazione  da  mettere  in  atto   in   via   transitoria   fino
all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza  permanente,
al fine di evitare la  diffusione  della  contaminazione  all'interno
della stessa matrice o tra matrici differenti. In  tali  casi  devono
essere predisposti idonei  piani  di  monitoraggio  e  controllo  che
consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate; 
    o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti
a isolare in  modo  definitivo  le  fonti  inquinanti  rispetto  alle
matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e  definitivo
livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.  In  tali  casi
devono  essere  previsti  piani  di  monitoraggio   e   controllo   e
limitazioni  d'uso   rispetto   alle   previsioni   degli   strumenti
urbanistici; 
    p) bonifica: l'insieme degli  interventi  atti  ad  eliminare  le
fonti di inquinamento  e  le  sostanze  inquinanti  o  a  ridurre  le
concentrazioni delle stesse presenti  nel  suolo,  nel  sottosuolo  e
nelle acque sotterranee ad un livello uguale o  inferiore  ai  valori
delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); 
    q)  ripristino  e  ripristino  ambientale:  gli   interventi   di
riqualificazione  ambientale  e  paesaggistica,   anche   costituenti
complemento  degli  interventi  di  bonifica  o  messa  in  sicurezza
permanente, che consentono di recuperare il  sito  alla  effettiva  e
definitiva  fruibilita'  per  la  destinazione  d'uso  conforme  agli
strumenti urbanistici; 
    r) inquinamento  diffuso:  la  contaminazione  o  le  alterazioni
chimiche, fisiche o biologiche delle matrici  ambientali  determinate
da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine; 
    s) analisi di rischio  sanitario  e  ambientale  sito  specifica:
analisi sito specifica degli effetti  sulla  salute  umana  derivanti
dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti  nelle
matrici ambientali  contaminate,  condotta  con  i  criteri  indicati
nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto; 
    t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi  dei  quali
e' necessaria l'esecuzione  di  interventi  di  emergenza,  quali  ad
esempio: 
     1) concentrazioni attuali  o  potenziali  dei  vapori  in  spazi
confinati prossime ai livelli di  esplosivita'  o  idonee  a  causare
effetti nocivi acuti alla salute; 
     2) presenza di  quantita'  significative  di  prodotto  in  fase
separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; 
     3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per  scopi
agricoli; 
     4) pericolo di incendi ed esplosioni.