(Norme-art. 240)
                              Art. 240 
                (Trattamento sanitario del detenuto) 
  1. Il provvedimento previsto dall'articolo 11 comma 2  della  legge
26 luglio 1975 n. 354 e'  adottato  con  ordinanza  dal  giudice  che
procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il  giudice
per le indagini preliminari. Dopo  la  pronuncia  della  sentenza  di
primo grado provvede il magistrato di sorveglianza. 
  2. Il provvedimento e' revocato appena sono cessate le ragioni  che
lo hanno determinato  e  puo'  essere  modificato  per  garantire  le
esigenze di sicurezza che siano sopravvenute. La  competenza  per  la
revoca e per la modifica e' determinata a norma del comma 1.