Art. 241 Attivita' di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 213, d.P.R. n. 554/1999) 1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 242, 243, 244 e 245, i cui contenuti, laddove non diversamente disposto, sono quelli previsti dalla parte II, titolo II, capo I, del presente regolamento. 2. La scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice descrive gli aspetti di criticita' della conservazione del bene culturale e prospetta gli interventi opportuni. 3. In caso di scavi archeologici si applica l'articolo 105. 4. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 252, comma 3, i membri della commissione giudicatrice diversi dal presidente, possono essere scelti, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, del codice, tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del citato comma 8.
Note all'art. 241 - Il testo dell'art. 202, comma 1, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “Art. 202 (Attivita' di progettazione, direzione dei lavori e accessorie) - 1. La stazione appaltante, per interventi di particolare complessita' o specificita', per i lavori indicati all'articolo 198, puo' prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o piu' schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda tecnica e' obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.” - Il testo dell'art. 84, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalita', nonche' negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facolta' di appartenenza.”. - Il testo dell'art. 3, comma 25, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.”.