(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 241)
                 Art. 241. (Art. 72 del Testo Unico) 
                 MODALITA' PER LE PROVE DI TRAZIONE 

 
  Le prove  di  trazione  vengono  effettuate  con  il  motore  nella
condizioni indicate nell'art. 239. 
  Le prove sono effettuate su una base  di  lunghezza  adeguata  alla
velocita' su pista in  piano  con  rivestimento  in  cemento  per  le
trattrici a ruote gommate e  su  pista  in  piano  ben  livellata  in
terreno agrario coripatto per le trattrici a cingoli. 
  Quando e' prevista la zavorratura, le prove vanno ripetute  con  le
zavorre previste per la marcia su strada e con  quelle  previste  per
l'impiego agricolo. Quale olezzo di frenatura puo'  essere  impiegato
un carro dinamometrico od altro mezzo frenante che assicuri  un  tiro
centrato ed una sufficiente costanza del carico lungo il percorso  di
prova. 
  Il dispositivo deve consentire una graduale variazione dello sforzo
frenante. 
  La linea di trazione deve essere orizzontale.