Art. 241 
                              Direttore 
 
  1. Ad ogni conservatorio di musica e' preposto  un  direttore,  che
sovrintende  all'andamento  didattico,   artistico   e   disciplinare
dell'istituto. 
  2.  Il  direttore  provvede,  per   quanto   di   sua   competenza,
all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e
risponde del regolare funzionamento del conservatorio direttamente al
Ministero della pubblica istruzione. Egli compila,  annualmente,  una
relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione. 
  3.  Il  direttore  designa,  all'inizio  dell'anno  scolastico,  il
docente  chiamato  a  sostituirlo   nelle   funzioni   didattiche   e
disciplinari in caso di assenza o di impedimento. 
  4. Il direttore e' assunto per pubblico  concorso,  per  titoli  ed
esami. 
  5. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire senza concorso i
posti  di  direttore  a  persone  che,  per  opere  compiute  o   per
insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia
nella loro arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo di  prova  il
personale cosi' nominato. 
  6. I posti di direttore non coperti da titolari sono  affidati  dal
dirigente preposto all'istruzione artistica, per incarico temporaneo,
ad uno dei docenti del conservatorio.