Art. 241 
 
Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  per  il  contrasto
                       all'emergenza Covid-19 
 
  1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021,  le
risorse Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  rivenienti  dai  cicli
programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in  via
eccezionale destinate ad ogni tipologia  di  intervento  a  carattere
nazionale, regionale o locale  connessa  a  fronteggiare  l'emergenza
sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di  COVID-19
in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita',  le
amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei
Programmi operativi dei Fondi  SIE  ai  sensi  del  regolamento  (UE)
2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo  2020  e
del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 23 aprile 2020. La riprogrammazione e' definita nel rispetto  del
vincolo di destinazione territoriale di ripartizione  delle  risorse,
pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al  20  per  cento
nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo  1,  comma  6,  della
legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e  della  conseguente  ripartizione
regionale. Al fine di accelerare e semplificare  la  riprogrammazione
del Fondo, nelle more della sottoposizione all'approvazione da  parte
del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di  sviluppo
e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 34 la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c)
della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  procede  all'approvazione  di
tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalita' previste  per
il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni  viene
fornita apposita informativa al  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e alle Commissioni  parlamentari  competenti
da  parte  dell'Autorita'  politica  delegata  per  le  politiche  di
coesione.