Art. 241 
 
Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  per  il  contrasto
                       all'emergenza Covid-19 
 
  1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021,  le
risorse Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti dai cicli programmatori
2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere  in  via  eccezionale
destinate ad ogni tipologia  di  intervento  a  carattere  nazionale,
regionale o locale connessa  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 in coerenza
con  la  riprogrammazione  che,   per   le   stesse   finalita',   le
amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei
Programmi operativi dei Fondi  SIE  ai  sensi  del  regolamento  (UE)
2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo  2020  e
del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  23  aprile  2020.  Al  fine  di  accelerare  e  semplificare  la
riprogrammazione   del   Fondo,   nelle   more   di    sottoposizione
all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre  il  31  luglio
2020, dei Piani di sviluppo e coesione di  cui  all'articolo  44  del
decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34  la  Cabina  di  regia  di  cui
all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23  dicembre  2014,
n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le
regole e  le  modalita'  previste  per  il  ciclo  di  programmazione
2014-2020.  Di   tali   riprogrammazioni   viene   fornita   apposita
informativa al Comitato per  la  Programmazione  Economica  da  parte
dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione.