ART. 242 
               (procedure operative ed amministrative) 
 
   1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado  di
contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera
entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e  ne  da'
immediata  comunicazione  ai  sensi  e  con  le  modalita'   di   cui
all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica  all'atto
di individuazione  di  contaminazioni  storiche  che  possano  ancora
comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. 
   2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure
di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla  contaminazione,
un'indagine preliminare sui parametri  oggetto  dell'inquinamento  e,
ove  accerti  che  il  livello   delle   concentrazioni   soglia   di
contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede  al  ripristino
della   zona   contaminata,    dandone    notizia,    con    apposita
autocertificazione,  al  comune  ed  alla  provincia  competenti  per
territorio    entro    quarantotto    ore    dalla     comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di  cui  al
presente articolo, ferme restando  le  attivita'  di  verifica  e  di
controllo da  parte  dell'autorita'  competente  da  effettuarsi  nei
successivi quindici giorni. Nel caso in cui  l'inquinamento  non  sia
riconducibile ad un singolo evento, i parametri  da  valutare  devono
essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e
delle attivita' ivi svolte nel tempo. 
   3. Qualora l'indagine  preliminare  di  cui  al  comma  2  accerti
l'avvenuto superamento delle CSC anche  per  un  solo  parametro,  il
responsabile dell'inquinamento ne da' immediata notizia al comune  ed
alle province competenti per  territorio  con  la  descrizione  delle
misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza  adottate.
Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni,
nonche'  alla  regione  territorialmente  competente  il   piano   di
caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato  2  alla  parte
quarta del presente decreto. Entro  i  trenta  giorni  successivi  la
regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza  il  piano  di
caratterizzazione    con    eventuali    prescrizioni    integrative.
L'autorizzazione regionale costituisce assenso  per  tutte  le  opere
connesse  alla  caratterizzazione,  sostituendosi   ad   ogni   altra
autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla  osta  da  parte
della pubblica amministrazione. 
   4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e'
applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica  per  la
determinazione  delle  concentrazioni  soglia  di  rischio  (CSR).  I
criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono
riportati nell'Allegato 1 alla parte  quarta  del  presente  decreto.
Entro sei mesi dall'approvazione del piano di  caratterizzazione,  il
soggetto responsabile presenta alla regione i risultati  dell'analisi
di rischio. La conferenza  di  servizi  convocata  dalla  regione,  a
seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio  con  il  soggetto
responsabile, cui e'  dato  un  preavviso  di  almeno  venti  giorni,
approva il documento di analisi di rischio entro  i  sessanta  giorni
dalla ricezione dello stesso. Tale documento e' inviato ai componenti
della conferenza di servizi almeno  venti  giorni  prima  della  data
fissata per la conferenza e, in caso di decisione a  maggioranza,  la
delibera di adozione fornisce una adeguata ed  analitica  motivazione
rispetto  alle  opinioni  d  issenzienti  espresse  nel  corso  della
conferenza. 
   5 Qualora  gli  esiti  della  procedura  dell'analisi  di  rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti  nel  sito
e' inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei
servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi  del  rischio,
dichiara concluso positivamente  il  procedimento.  In  tal  caso  la
conferenza di servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma
di monitoraggio sul sito circa la  stabilizzazione  della  situazione
riscontrata  in  relazione  agli  esiti  dell'analisi  di  rischio  e
all'attuale destinazione d'uso del sito.  A  tal  fine,  il  soggetto
responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di  cui  sopra,
invia alla provincia ed alla regione  competenti  per  territorio  un
piano di monitoraggio nel quale sono individuati: 
    a) i parametri da sottoporre a controllo; 
    b) la frequenza e la durata del monitoraggio. 
   6  La  regione,  sentita  la  provincia,  approva  il   piano   di
monitoraggio  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  dello  stesso.
L'anzidetto termine puo'  essere  sospeso  una  sola  volta,  qualora
l'autorita' competente ravvisi la necessita' di richiedere,  mediante
atto   adeguatamente    motivato,    integrazioni    documentali    o
approfondimenti del  progetto,  assegnando  un  congruo  termine  per
l'adempimento. In questo caso il termine per  l'approvazione  decorre
dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo  di
monitoraggio il  soggetto  responsabile  ne  da'  comunicazione  alla
regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva
degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attivita'  di
monitoraggio  rilevino  il  superamento   di   uno   o   piu'   delle
concentrazioni soglia di rischio,  il  soggetto  responsabile  dovra'
avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7. 
   7. Qualora gli  esiti  della  procedura  dell'analisi  di  rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti  nel  sito
e' superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR),  il
soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi
dall'approvazione del documento di analisi di  rischio,  il  progetto
operativo degli interventi di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario,  le  ulteriori  misure  di
riparazione e di ripristino ambientale,  al  fine  di  minimizzare  e
ricondurre ad accettabilita' il  rischio  derivante  dallo  stato  di
contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del
comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza  di
servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto,  con
eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal  suo
ricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora
la  regione  ravvisi  la  necessita'  di  richiedere,  mediante  atto
adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al
progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In  questa
ipotesi il termine per  l'approvazione  del  progetto  decorre  dalla
presentazione  del   progetto   integrato.   Ai   soli   fini   della
realizzazione e dell'esercizio degli impianti  e  delle  attrezzature
necessarie all'attuazione del  progetto  operativo  e  per  il  tempo
strettamente  necessario  all'attuazione  medesima,  l'autorizzazione
regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla  osta,
i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente  compresi,
in  particolare,  quelli  relativi  alla   valutazione   di   impatto
ambientale, ove necessaria, alla gestione  delle  terre  e  rocce  da
scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed  allo  scarico
delle  acque  emunte  dalle  falde.   L'autorizzazione   costituisce,
altresi', variante urbanistica e comporta dichiarazione  di  pubblica
utilita', di urgenza  ed  indifferibilita'  dei  lavori.  Con  il  pr
ovvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi
di  esecuzione,  indicando   altresi'   le   eventuali   prescrizioni
necessarie per l'esecuzione dei lavori ed e' fissata l'entita'  delle
garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per  cento
del costo stimato dell'intervento,  che  devono  essere  prestate  in
favore della regione per la corretta esecuzione ed  il  completamento
degli interventi medesimi. 
   8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli  interventi  di
bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza  operativa  o
permanente, nonche' per l'individuazione delle migliori  tecniche  di
intervento a  costi  sostenibili  (B.A.T.N.E.E.C.  -  Best  Available
Technology Not Entailing Excessive Costs) ai  sensi  delle  normative
comunitarie sono riportati nell'Allegato  3  alla  parte  quarta  del
presente decreto. 
   9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati
con  attivita'  in  esercizio,  garantisce  una  adeguata   sicurezza
sanitaria ed ambientale ed impedisce  un'ulteriore  propagazione  dei
contaminanti.  I  progetti  di  messa  in  sicurezza  operativa  sono
accompagnati da accurati piani di monitoraggio  dell'efficacia  delle
misure  adottate   ed   indicano   se   all'atto   della   cessazione
dell'attivita' si rendera' necessario un intervento di bonifica o  un
intervento di messa in sicurezza permanente. 
   10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza  e
ripristino ambientale di siti con attivita' in esercizio, la regione,
fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica  e
dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto  assicura  che  i
suddetti interventi  siano  articolati  in  modo  tale  da  risultare
compatibili con la prosecuzione della attivita'. 
   11. Nel caso  di  eventi  avvenuti  anteriormente  all'entrata  in
vigore della parte quarta del presente  decreto  che  si  manifestino
successivamente a tale data  in  assenza  di  rischio  immediato  per
l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica
alla regione, alla provincia e al comune  competenti  l'esistenza  di
una   potenziale    contaminazione    unitamente    al    piano    di
caratterizzazione del sito,  al  fine  di  determinarne  l'entita'  e
l'estensione con riferimento  ai  parametri  indicati  nelle  CSC  ed
applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti. 
   12.  Le  indagini  ed  attivita'  istruttorie  sono  svolte  dalla
provincia,  che  si  avvale  della  competenza  tecnica  dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le  altre
amministrazioni. 
   13. La procedura di approvazione  della  caratterizzazione  e  del
progetto di bonifica si svolge in  Conferenza  di  servizi  convocata
dalla  regione  e  costituita  dalle  amministrazioni  ordinariamente
competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni  per
la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel  progetto.
La relativa documentazione e' inviata ai componenti della  conferenza
di servizi almeno venti  giorni  prima  della  data  fissata  per  la
discussione e, in caso di decisione a  maggioranza,  la  delibera  di
adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione  rispetto
alle opinioni  dissenzienti  espresse  nel  corso  della  conferenza.
Compete alla  provincia  rilasciare  la  certificazione  di  avvenuta
bonifica.  Qualora  la  provincia  non  provveda  a  rilasciare  tale
certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera  di
adozione, al rilascio provvede la regione.