Art. 242.
  Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

  1.  I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236
ha   evidenziato   un   rischio  per  la  salute  sono  sottoposti  a
sorveglianza sanitaria.
  2.  Il  datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta  misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla
base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
  3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
  4.   Ove   gli   accertamenti  sanitari  abbiano  evidenziato,  nei
lavoratori  esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza
di  una  anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente
ne informa il datore di lavoro.
  5.  A  seguito  dell'informazione  di  cui  al comma 4 il datore di
lavoro effettua:
    a)  una nuova valutazione del rischio in conformita' all'articolo
236;
    b)   ove   sia  tecnicamente  possibile,  una  misurazione  della
concentrazione  dell'agente  in aria per verificare l'efficacia delle
misure adottate.
  6.   Il   medico   competente   fornisce   ai  lavoratori  adeguate
informazioni  sulla  sorveglianza  sanitaria cui sono sottoposti, con
particolare  riguardo all'oppor-tunita' di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa.