Art. 242. (Art. 72 del Testo Unico) PROVE A VUOTO La velocita' del veicolo per ciascuna marcia nelle prove a vuoto e' determinata con le modalita' dell'art. 241 in relazione al tempo impiegato per percorrere la base. Durante le prove si rilevano inoltre: a) il regime medio del motore sulla base (giri/min.); b) il numero dei giri compiuto dalle ruote motrici, oppure il numero degli sviluppi dei cingoli nel percorrere la base.