(Norme-art. 242)
                              Art. 242 
(Procedimenti  in  fase  istruttoria  che  proseguono  con  le  norme
                       anteriormente vigenti) 
  1. La disposizione dell'articolo 241 si osserva altresi': 
    a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in  vigore  del
codice quando e' stato compiuto un atto di istruzione  del  quale  e'
previsto il deposito e il  fatto  e'  stato  contestato  all'imputato
ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto; 
    b) quando, prima dell'entrata in  vigore  del  codice,  e'  stato
eseguito l'arresto in flagranza o il fermo; 
    c) nei procedimenti connessi a norma dell'articolo 45 del  codice
abrogato per i quali le condizioni indicate nelle  lettere  a)  e  b)
ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati  o  imputati
ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di  entrata
in vigore del codice i procedimenti siano gia' riuniti. 
  2. Quando si procede con istruzione sommaria, se entro  il  termine
di sei mesi ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'articolo
407 comma 2 lettera a) del codice, di  dodici  mesi  dall'entrata  in
vigore del codice  non  e'  stato  ancora  richiesto  il  decreto  di
citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non
e' stato disposto il giudizio  direttissimo,  il  pubblico  ministero
entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo  con  le  sue
conclusioni al giudice istruttore. Questi provvede  agli  adempimenti
previsti dall'articolo 372 del  codice  abrogato  ed  entro  sessanta
giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza  di
proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio. 
  3. Quando si procede con istruzione formale, se alla  scadenza  dei
termini di sei o dodici mesi previsti dal  comma  2  l'istruzione  e'
ancora in corso, il giudice istruttore entro cinque  giorni  deposita
il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico  ministero  a
norma dell'articolo 369 del codice abrogato.  Entro  sessanta  giorni
dalla scadenza del termine  previsto  dall'articolo  372  del  codice
abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento
od ordinanza di rinvio a giudizio. 
  4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla scadenza del
termine di sei mesi previsto dal comma 2 l'istruzione  e'  ancora  in
corso,  il  pretore  entro  trenta  giorni  pronuncia   sentenza   di
proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale  di
condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo.