Art. 2423.
(Redazione del bilancio).
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico ((, dal
rendiconto finanziario)) e dalla nota integrativa. ((246))
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della societa' e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge
non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie
allo scopo.
((Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza
abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di
regolare tenuta delle scritture contabili. Le societa' illustrano
nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione
alla presente disposizione.)) ((246))
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli
articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera
e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota
integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e
del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga
devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in
misura corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro, senza cifre
decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta
in migliaia di euro.
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AGGIORNAMENTO (246)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma
1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli
esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.