(CODICE CIVILE-art. 2426)
                             Art. 2426. 
 
                      (Criteri di valutazioni). 
 
  Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 
    1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di  acquisto  o  di
produzione.  Nel  costo  di  acquisto  si  computano  anche  i  costi
accessori.  Il  costo  di  produzione   comprende   tutti   i   costi
direttamente imputabili al prodotto.  Puo'  comprendere  anche  altri
costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto,  relativi
al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene  puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli
oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso
terzi; ((le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in
bilancio con il criterio del costo ammortizzato,  ove  applicabile;))
((246)) 
    2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e  immateriali,  la
cui utilizzazione e' limitata nel tempo deve essere  sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio  in  relazione  con  la  loro  residua
possibilita' di utilizzazione. Eventuali  modifiche  dei  criteri  di
ammortamento e dei  coefficienti  applicati  devono  essere  motivate
nella nota integrativa; 
    3)   l'immobilizzazione   che,   alla   data    della    chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di  valore  inferiore  a  quello
determinato secondo i numeri 1) e 2)  deve  essere  iscritta  a  tale
minore valore ((. Il minor valore)) non  puo'  essere  mantenuto  nei
successivi bilanci se sono  venuti  meno  i  motivi  della  rettifica
effettuata ((; questa disposizione non si  applica  a  rettifiche  di
valore relative all'avviamento)). Per le immobilizzazioni consistenti
in partecipazioni in imprese controllate o  collegate  che  risultino
iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione
del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4)  o,  se
non vi sia obbligo di redigere il  bilancio  consolidato,  al  valore
corrispondente  alla  frazione   di   patrimonio   netto   risultante
dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la  differenza  dovra'
essere motivata nella nota integrativa; ((246)) 
    4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni  in  imprese
controllate o collegate possono essere valutate, con  riferimento  ad
una o piu' tra dette imprese, anziche' secondo il  criterio  indicato
al numero 1), per un importo pari alla  corrispondente  frazione  del
patrimonio  netto  risultante  dall'ultimo  bilancio  delle   imprese
medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
principi  di  redazione  del  bilancio  consolidato  nonche'   quelle
necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli  2423
e 2423-bis. Quando la partecipazione e' iscritta per la  prima  volta
in base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo  di  acquisto
superiore al valore corrispondente del  patrimonio  netto  ((riferito
alla  data  di  acquisizione  o))  risultante  dall'ultimo   bilancio
dell'impresa   controllata   o   collegata   puo'   essere   iscritto
nell'attivo,  purche'  ne  siano  indicate  le  ragioni  nella   nota
integrativa.  La  differenza,  per  la  parte  attribuibile  a   beni
ammortizzabili o  all'avviamento,  deve  essere  ammortizzata.  Negli
esercizi successivi le plusvalenze, derivanti  dall'applicazione  del
metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio
dell'esercizio  precedente  sono  iscritte   in   una   riserva   non
distribuibile; ((246)) 
    ((5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi  di  sviluppo
aventi utilita' pluriennale possono essere iscritti  nell'attivo  con
il consenso, ove  esistente,  del  collegio  sindacale.  I  costi  di
impianto e ampliamento devono essere ammortizzati  entro  un  periodo
non superiore a cinque anni. I costi di  sviluppo  sono  ammortizzati
secondo la loro vita utile;  nei  casi  eccezionali  in  cui  non  e'
possibile stimarne attendibilmente la vita utile,  sono  ammortizzati
entro  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni.   Fino   a   che
l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo  non
e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se  residuano
riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei  costi  non
ammortizzati;)) ((246)) 
    6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il consenso,
ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso,
nei  limiti  del  costo  per  esso   sostenuto   ((.   L'ammortamento
dell'avviamento e' effettuato secondo la sua  vita  utile;  nei  casi
eccezionali in cui non e' possibile stimarne attendibilmente la  vita
utile, e' ammortizzato entro un periodo non superiore a  dieci  anni.
Nella nota integrativa e' fornita  una  spiegazione  del  periodo  di
ammortamento dell'avviamento;)) ((246)) 
    ((7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati  secondo  il
criterio stabilito dal numero 8);)) ((246)) 
    ((8) i crediti e i debiti sono rilevati in  bilancio  secondo  il
criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore  temporale
e,  per  quanto  riguarda  i  crediti,  del  valore  di   presumibile
realizzo;)) ((246)) 
    ((8-bis) le attivita'  e  passivita'  monetarie  in  valuta  sono
iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura  dell'esercizio;  i
conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al  conto
economico e  l'eventuale  utile  netto  e'  accantonato  in  apposita
riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attivita' e passivita'
in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio  vigente  al
momento del loro acquisto;)) ((246)) 
    9) le rimanenze, i titoli e  le  attivita'  finanziarie  che  non
costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di  acquisto  o
di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero  al  valore  di
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore;  tale
minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci  se  ne
sono venuti meno i motivi.  I  costi  di  distribuzione  non  possono
essere computati nel costo di produzione; 
    10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato col  metodo
della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito"  o:
"ultimo  entrato,  primo  uscito";  se  il  valore   cosi'   ottenuto
differisce in misura apprezzabile dai costi  correnti  alla  chiusura
dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria  di
beni, nella nota integrativa; 
    11) i lavori in corso  su  ordinazione  possono  essere  iscritti
sulla base dei corrispettivi contrattuali  maturati  con  ragionevole
certezza; 
    ((11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati
in altri strumenti  finanziari,  sono  iscritti  al  fair  value.  Le
variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se
lo strumento copre il rischio di  variazione  dei  flussi  finanziari
attesi  di  un  altro  strumento  finanziario  o   di   un'operazione
programmata, direttamente ad  una  riserva  positiva  o  negativa  di
patrimonio netto; tale riserva e' imputata al conto  economico  nella
misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei
flussi  di  cassa  dello   strumento   coperto   o   al   verificarsi
dell'operazione  oggetto  di  copertura.  Gli  elementi  oggetto   di
copertura contro il rischio di variazioni dei tassi  di  interesse  o
dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro  il  rischio  di
credito sono valutati  simmetricamente  allo  strumento  derivato  di
copertura; si considera sussistente la  copertura  in  presenza,  fin
dall'inizio,  di  stretta   e   documentata   correlazione   tra   le
caratteristiche dello strumento o dell'operazione  coperti  e  quelle
dello strumento di copertura. Non sono distribuibili  gli  utili  che
derivano dalla valutazione al fair value degli  strumenti  finanziari
derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le  riserve
di patrimonio  che  derivano  dalla  valutazione  al  fair  value  di
derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari  attesi  di  un
altro strumento finanziario o di un'operazione programmata  non  sono
considerate nel computo del patrimonio netto per le finalita' di  cui
agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non  sono
disponibili e non sono  utilizzabili  a  copertura  delle  perdite.))
((246)) 
    12) ((NUMERO ABROGATO  DAL  D.LGS.  18  AGOSTO  2015,  N.  139)).
((246)) 
 
  ((Ai fini della presente Sezione, per la definizione di  "strumento
finanziario", di "attivita' finanziaria" e "passivita'  finanziaria",
di "strumento finanziario  derivato",  di  "costo  ammortizzato",  di
"fair value", di  "attivita'  monetaria"  e  "passivita'  monetaria",
"parte correlata" e "modello e tecnica  di  valutazione  generalmente
accettato" si fa riferimento  ai  principi  contabili  internazionali
adottati dall'Unione europea.)) ((246)) 
 
  ((Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  del  primo  comma,
numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati  anche
quelli collegati a merci che conferiscono all'una o  all'altra  parte
contraente il diritto di procedere alla  liquidazione  del  contratto
per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione  del
caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: 
    a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare
le esigenze  previste  dalla  societa'  che  redige  il  bilancio  di
acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; 
    b) il contratto sia stato destinato a tale scopo  fin  dalla  sua
conclusione; 
    c) si prevede che il contratto  sia  eseguito  mediante  consegna
della merce.)) ((246)) 
 
  ((Il fair value e' determinato con riferimento: 
    a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali
e' possibile individuare facilmente un  mercato  attivo;  qualora  il
valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento,
ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento
analogo, il valore di mercato puo'  essere  derivato  da  quello  dei
componenti o dello strumento analogo; 
    b) al valore che risulta da modelli  e  tecniche  di  valutazione
generalmente accettati,  per  gli  strumenti  per  i  quali  non  sia
possibile individuare facilmente un mercato attivo;  tali  modelli  e
tecniche   di   valutazione   devono   assicurare   una   ragionevole
approssimazione al valore di mercato.)) ((246)) 
 
  ((Il fair value non e' determinato se  l'applicazione  dei  criteri
indicati al quarto comma non da' un risultato attendibile.)) ((246)) 
 
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AGGIORNAMENTO (246) 
  Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha disposto (con l'art. 12,  comma
1) che le presenti modifiche si applicano ai  bilanci  relativi  agli
esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Le  modificazioni
previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri  1),
6) e 8),  del  codice  civile,  possono  non  essere  applicate  alle
componenti delle voci riferite a  operazioni  che  non  hanno  ancora
esaurito i loro effetti in bilancio".