(CODICE CIVILE-art. 2428)
                             Art. 2428. 
 
                     (Relazione sulla gestione). 
 
  Il  bilancio  deve  essere  corredato  da   una   relazione   degli
amministratori   contenente   un'analisi   fedele,   equilibrata   ed
esauriente della situazione della societa'  e  dell'andamento  e  del
risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui
essa  ha  operato,  anche   attraverso   imprese   controllate,   con
particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonche'
una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la societa' e'
esposta.(174) 
 
  L'analisi di cui al primo comma e'  coerente  con  l'entita'  e  la
complessita' degli affari della societa'  e  contiene,  nella  misura
necessaria  alla  comprensione  della  situazione  della  societa'  e
dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori  di
risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all'attivita' specifica  della  societa',  comprese  le  informazioni
attinenti  all'ambiente  e  al  personale.  L'analisi  contiene,  ove
opportuno,  riferimenti  agli  importi  riportati  nel   bilancio   e
chiarimenti aggiuntivi su di essi.(174) 
 
  Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 
    1) le attivita' di ricerca e di sviluppo; 
    2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti  e
imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 
    3) il numero e il valore nominale sia delle  azioni  proprie  sia
delle  azioni  o  quote  di  societa'  controllanti  possedute  dalla
societa', anche per tramite di societa' fiduciaria o  per  interposta
persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 
    4) il numero e il valore nominale sia delle  azioni  proprie  sia
delle azioni o quote di societa' controllanti acquistate  o  alienate
dalla societa',  nel  corso  dell'esercizio,  anche  per  tramite  di
societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della
corrispondente parte di capitale,  dei  corrispettivi  e  dei  motivi
degli acquisti e delle alienazioni; 
    5) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139)); ((246)) 
    6) l'evoluzione prevedibile della gestione. 
    6-bis) in relazione all'uso da parte della societa' di  strumenti
finanziari  e  se  rilevanti  per  la  valutazione  della  situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio: 
      a) gli obiettivi e le politiche della societa'  in  materia  di
gestione del rischio finanziario, compresa la politica  di  copertura
per ciascuna principale categoria di operazioni previste; 
      b) l'esposizione  della  societa'  al  rischio  di  prezzo,  al
rischio di  credito,  al  rischio  di  liquidita'  e  al  rischio  di
variazione dei flussi finanziari. 
 
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 195. 
 
  Dalla  relazione  deve  inoltre  risultare  l'elenco   delle   sedi
secondarie della societa'. 
 
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AGGIORNAMENTO (174) 
  Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, ha disposto (con l'art. 5,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai  bilanci
relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva  a  quella
della sua entrata in vigore." 
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AGGIORNAMENTO (246) 
  Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma
1) che la presente modifica  si  applica  ai  bilanci  relativi  agli
esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.