Art. 243
                           Acque di falda

  1.  Le  acque  di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito
degli  interventi  di  bonifica di un sito, possono essere scaricate,
direttamente  o  dopo  essere state utilizzate in cicli produttivi in
esercizio  nel  sito  stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di
acque  reflue  industriali  in  acque superficiali di cui al presente
decreto.
  2.  In  deroga  a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai
soli  fini della bonifica dell'acquifero, e' ammessa la reimmissione,
previo  trattamento,  delle  acque  sotterranee  nella  stessa unita'
geologica  da  cui  le  stesse  sono  state  estratte,  indicando  la
tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle
acque reimmesse, le modalita' di reimmissione e le misure di messa in
sicurezza  della  porzione  di  acquifero  interessato dal sistema di
estrazione/reimmissione.  Le  acque  reimmesse  devono  essere  state
sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero
e  non  devono  contenere  altre  acque  di  scarico o altre sostanze
pericolose  diverse,  per  qualita'  e  quantita', da quelle presenti
nelle acque prelevate.