(Norme-art. 243)
                              Art. 243 
             (Revoca delle sentenze di proscioglimento) 
  1.  Le  sentenze  istruttorie   di   proscioglimento   emesse   nei
procedimenti  indicati  nell'articolo  242  comma  1  possono  essere
revocate nei casi e con le forme previste dal titolo X  del  libro  V
del codice. 
  2. In caso di revoca di una sentenze istruttoria di proscioglimento
si  osservano  le  disposizioni  del  codice.  Gli  atti  di  polizia
giudiziaria e gli atti istruttori gia' compiuti sono  considerati  ad
ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini preliminari.