Art. 243 (Revoca delle sentenze di proscioglimento) 1. Le sentenze istruttorie di proscioglimento emesse nei procedimenti indicati nell'articolo 242 comma 1 possono essere revocate nei casi e con le forme previste dal titolo X del libro V del codice. 2. In caso di revoca di una sentenze istruttoria di proscioglimento si osservano le disposizioni del codice. Gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori gia' compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini preliminari.