Art. 2435-ter.
(( (Bilancio delle micro-imprese). ))
((Sono considerate micro-imprese le societa' di cui all'articolo
2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi
consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.
Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio
e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati
secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono
esonerate dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale
risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo
2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato
patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4)
dell'articolo 2428.
Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma
dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo
2426.
Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste del presente
articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma
abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio
consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo
comma.))
((246))
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AGGIORNAMENTO (246)
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma
1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli
esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.