(CODICE CIVILE-art. 2435 ter)
                           Art. 2435-ter. 
 
                (( (Bilancio delle micro-imprese). )) 
 
  ((Sono considerate micro-imprese le societa'  di  cui  all'articolo
2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi
consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 
    1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 
    2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 
    3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'. 
 
  Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di  bilancio
e i criteri  di  valutazione  delle  micro-imprese  sono  determinati
secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono
esonerate dalla redazione: 
    1) del rendiconto finanziario; 
    2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale
risultino le informazioni  previste  dal  primo  comma  dell'articolo
2427, numeri 9) e 16); 
    3) della relazione sulla gestione: quando  in  calce  allo  stato
patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3)  e  4)
dell'articolo 2428. 
 
  Non sono  applicabili  le  disposizioni  di  cui  al  quinto  comma
dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo  comma  dell'articolo
2426. 
 
  Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste del  presente
articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei  casi,  in  forma
abbreviata o in forma  ordinaria  quando  per  il  secondo  esercizio
consecutivo abbiano  superato  due  dei  limiti  indicati  nel  primo
comma.)) 
                                                              ((246)) 
 
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AGGIORNAMENTO (246) 
  Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma
1) che la presente modifica  si  applica  ai  bilanci  relativi  agli
esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.