(CODICE CIVILE-art. 2435 bis)
                           Art. 2435-bis. 
 
                   (Bilancio in forma abbreviata). 
 
  Le societa', che non abbiano emesso  titoli  negoziati  in  mercati
regolamentati, possono  redigere  il  bilancio  in  forma  abbreviata
quando, nel primo esercizio  o,  successivamente,  per  due  esercizi
consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 
    1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 
    2)ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 
    3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unita'. 
 
  Nel bilancio in forma abbreviata lo  stato  patrimoniale  comprende
solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere  maiuscole
e con numeri romani;  le  voci  A  e  D  dell'attivo  possono  essere
comprese nella voce CII; ((...)) la voce E del  passivo  puo'  essere
compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo  e  D  del  passivo
devono essere separatamente indicati i crediti e i  debiti  esigibili
oltre l'esercizio successivo. ((Le societa' che redigono il  bilancio
in forma abbreviata sono esonerate  dalla  redazione  del  rendiconto
finanziario.)) ((246)) 
 
  Nel conto economico del bilancio in forma  abbreviata  le  seguenti
voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate: 
voci A2 e A3 
voci B9(c), B9(d), B9(e) 
voci B10(a), B10(b),B10(c) 
voci C16(b) e C16(c) 
voci D18(a), D18(b), D18(c) (( , D18(d) )) ((246)) 
voci D19(a), D19(b), D19(c) (( , D19(d) )) ((246)) 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139)). ((246)) 
 
  ((Fermo restando le  indicazioni  richieste  dal  terzo,  quarto  e
quinto  comma  dell'articolo  2423,  dal  secondo  e   quinto   comma
dell'articolo 2423-ter, dal secondo  comma  dell'articolo  2424,  dal
primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota  integrativa
fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427,
numeri 1), 2), 6), per  quest'ultimo  limitatamente  ai  soli  debiti
senza indicazione della ripartizione geografica, 8),  9),  13),  15),
per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria,  16),
22-bis), 22-ter), per quest'ultimo  anche  omettendo  le  indicazioni
riguardanti  gli  effetti  patrimoniali,  finanziari  ed   economici,
22-quater),   22-sexies),   per    quest'ultimo    anche    omettendo
l'indicazione del luogo in cui e' disponibile la copia  del  bilancio
consolidato, nonche' dal primo comma dell'articolo  2427-bis,  numero
1).)) ((246)) 
 
  Le societa'  possono  limitare  l'informativa  richiesta  ai  sensi
dell'articolo 2427,  primo  comma,  numero  22-bis,  alle  operazioni
realizzate  direttamente  o  indirettamente  con  i   loro   maggiori
azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione  e
controllo, nonche'((con le imprese in cui la societa' stessa  detiene
una partecipazione)). ((246)) 
 
  Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano nella  nota
integrativa  le  informazioni  richieste   dai   numeri   3)   e   4)
dell'articolo  2428,  esse  sono  esonerate  dalla  redazione   della
relazione sulla gestione. 
 
  ((Le societa' che redigono il  bilancio  in  forma  abbreviata,  in
deroga a quanto disposto dall'articolo 2426,  hanno  la  facolta'  di
iscrivere i titoli al costo di  acquisto,  i  crediti  al  valore  di
presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.)) ((246)) 
 
  Le societa' che a norma del presente articolo redigono il  bilancio
in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il
secondo  esercizio  consecutivo  abbiano  superato  due  dei   limiti
indicati nel primo comma. 
 
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AGGIORNAMENTO (246) 
  Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma
1) che le presenti modifiche si applicano ai  bilanci  relativi  agli
esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.