(CODICE CIVILE-art. 2437 ter)
                           Art. 2437-ter. 
 
        (Criteri di determinazione del valore delle azioni). 
 
  Il socio ha diritto alla liquidazione delle  azioni  per  le  quali
esercita il recesso. 
 
  Il  valore  di  liquidazione  delle  azioni  e'  determinato  dagli
amministratori, sentito  il  parere  del  collegio  sindacale  e  del
soggetto incaricato della revisione legale dei  conti,  tenuto  conto
della consistenza patrimoniale della societa' e delle sue prospettive
reddituali, nonche' dell'eventuale valore di mercato delle azioni. 
 
  Il  valore  di  liquidazione  delle  azioni  quotate   in   mercati
regolamentati e' determinato facendo ((...)) riferimento  alla  media
aritmetica dei prezzi di chiusura  nei  sei  mesi  che  precedono  la
pubblicazione   ovvero   ricezione   dell'avviso   di    convocazione
dell'assemblea le cui  deliberazioni  legittimano  il  recesso.  ((Lo
statuto delle societa' con azioni quotate  in  mercati  regolamentati
puo' prevedere che il valore di liquidazione sia determinato  secondo
i criteri indicati dai commi 2  e  4  del  presente  articolo,  fermo
restando che in ogni caso tale valore non puo'  essere  inferiore  al
valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio  indicato  dal
primo periodo del presente comma.)) 
 
  Lo statuto puo' stabilire criteri  diversi  di  determinazione  del
valore di liquidazione, indicando  gli  elementi  dell'attivo  e  del
passivo del bilancio  che  possono  essere  rettificati  rispetto  ai
valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri  di  rettifica,
nonche' altri elementi suscettibili di  valutazione  patrimoniale  da
tenere in considerazione. 
 
  I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del  valore  di
cui al secondo  comma  del  presente  articolo  nei  quindici  giorni
precedenti alla  data  fissata  per  l'assemblea;  ciascun  socio  ha
diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. 
 
  In  caso  di  contestazione  da   proporre   contestualmente   alla
dichiarazione di recesso il valore  di  liquidazione  e'  determinato
entro novanta giorni dall'esercizio del diritto  di  recesso  tramite
relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che  provvede
anche sulle spese, su istanza della parte piu' diligente; si  applica
in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.