Art. 244.
                      Registrazione dei tumori

  1.   L'ISPESL,  tramite  una  rete  completa  di  Centri  operativi
regionali  (COR)  e  nei  limiti delle ordinarie risorse di bilancio,
realizza   sistemi   di  monitoraggio  dei  rischi  occupazionali  da
esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che
ne  conseguono,  anche  in  applicazione  di  direttive e regolamenti
comunitari.  A  tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i
dati,  anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi
di   cui   all'articolo  8  e  dai  sistemi  di  registrazione  delle
esposizioni  occupazionali  e  delle  patologie  comunque  attivi sul
territorio  nazionale,  nonche'  i  dati  di  carattere occupazionale
rilevati,   nell'ambito  delle  rispettive  attivita'  istituzionali,
dall'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale,  dall'Istituto
nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni
sul  lavoro,  e  da  altre  amministrazioni  pubbliche.  I sistemi di
monitoraggio  di  cui  al  presente comma altresi' integrano i flussi
informativi di cui all'articolo 8.
  2.  I  medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche'
gli  istituti  previdenziali  ed assicurativi pubblici o privati, che
identificano  casi  di  neoplasie  da  loro  ritenute attribuibili ad
esposizioni  lavorative  ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione
all'ISPESL,  tramite  i  Centri  operativi  regionali (COR) di cui al
comma   1,  trasmettendo  le  informazioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che
regola   le   modalita'   di  tenuta  del  registro,  di  raccolta  e
trasmissione delle informazioni.
  3.  Presso l'ISPESL e' costituito il registro nazionale dei casi di
neoplasia    di   sospetta   origine   professionale,   con   sezioni
rispettivamente dedicate:
    a)  ai  casi  di  mesotelioma, sotto la denominazione di Registro
nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
    b)  ai  casi  di  neoplasie  delle  cavita'  nasali  e  dei  seni
paranasali,  sotto  la denominazione di Registro nazionale dei tumori
nasali e sinusali (ReNaTuNS);
    c)  ai casi di neoplasie a piu' bassa frazione eziologia riguardo
alle  quali,  tuttavia,  sulla  base  dei  sistemi di elaborazione ed
analisi  dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster
di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di
mortalita' di possibile significativita' epidemiologica in rapporto a
rischi occupazionali.
  4.  L'ISPESL  rende  disponibili  al  Ministero  della  salute,  al
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, all'INAIL ed alle
regioni   e  province  autonome  i  risultati  del  monitoraggio  con
periodicita' annuale.
  5.  I  contenuti,  le  modalita' di tenuta, raccolta e trasmissione
delle  informazioni  e  di  realizzazione  complessiva dei sistemi di
monitoraggio  di  cui  ai  commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero
della salute, d'intesa con le regioni e province autonome.
 
          Nota all'art. 244:
              - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  10 dicembre  2002,  n.  308  (Regolamento  per la
          determinazione  del modello e delle modalita' di tenuta del
          registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi
          dell'art.  36,  comma 3, del decreto legislativo n. 277 del
          1991),  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio
          2003, n. 31.