Art. 244 Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 216, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il progetto esecutivo, ove redatto ai sensi dell'articolo 203, comma 2, del codice, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita' esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. Sono documenti del progetto esecutivo: a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti; d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; f) piano di sicurezza e di coordinamento; g) computo metrico estimativo e quadro economico; h) cronoprogramma; i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; l) capitolato speciale di appalto. 2. Il progetto esecutivo, se posto a base di gara, e' redatto secondo quanto indicato al comma 1, e comprende, oltre ai documenti ivi elencati, anche lo schema di contratto.
Note all'art. 244 - Il testo dell'art. 203, comma 2, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “2. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, e' effettuata dall'appaltatore ed e' approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione.”.